PVC (ma non solo) e SVHC

Analizzando una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di un importante consorzio europeo di produttori di serramenti in PVC, emerge un elemento che merita particolare attenzione da parte dei progettisti e dei professionisti che si occupano di conformità alla Tassonomia.
Il tema non è circoscritto solo al PVC per serramenti, ma potenzialmente ad altre tipologie di sostanze.

La dichiarazione nel documento

Nella sezione dedicata ai materiali di base, l’EPD riporta un’indicazione esplicita che dovrebbe far accendere un campanello d’allarme. Il documento afferma che il prodotto parziale può contenere materiali candidati dall’elenco ECHA delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) oltre la soglia dello 0,1% in massa. Più precisamente, viene specificato che i profili in PVC possono contenere composti di piombo con numero CAS 7439-92-1 in concentrazioni superiori a tale soglia.

Le ragioni tecniche della presenza di SVHC

La spiegazione tecnica di questa presenza è legata all’utilizzo di materiale riciclato proveniente da vecchi serramenti. Fino agli anni 2000-2015, infatti, l’industria europea dei serramenti in PVC utilizzava massicciamente stabilizzatori a base di piombo per garantire la durabilità del materiale. Questi stabilizzatori impedivano il degrado del polimero sotto l’azione dei raggi UV e delle alte temperature durante la lavorazione.

Quando oggi questi vecchi serramenti vengono recuperati e riciclati, il piombo contenuto negli stabilizzatori rimane all’interno del materiale riciclato, anche quando questo viene utilizzato solo nel nucleo della sezione trasversale del profilo, quindi non a contatto diretto con l’esterno. Va sottolineato che l’EPD analizzata dichiara che la composizione generica dei profili nuovi utilizza stabilizzatori di calcio e zinco nella misura del 2,8% in massa, quindi tecnicamente i produttori hanno già effettuato la transizione verso formulazioni prive di piombo.

Quanto è diffuso il problema nel settore

La questione non riguarda tutti i produttori allo stesso modo. I produttori che utilizzano esclusivamente PVC vergine con stabilizzatori moderni a base di calcio-zinco non dovrebbero presentare questo problema. Tuttavia, molti produttori europei, spinti da obiettivi di economia circolare e sostenibilità ambientale, stanno progressivamente aumentando la quota di materiale riciclato nei loro prodotti, come evidenziato anche dall’analisi di sensibilità contenuta nell’EPD che valuta l’impatto di quote di riciclato fino al 40%.

Questo crea un paradosso interessante dal punto di vista della sostenibilità. Da un lato, l’utilizzo di materiale riciclato riduce significativamente l’impatto ambientale in termini di consumo di risorse ed emissioni di CO2, in alcune EPD si evince una riduzione media del 6% degli impatti ambientali con una quota del 40% di riciclato. Dall’altro lato, proprio questo comportamento virtuoso dal punto di vista dell’economia circolare può creare problemi di conformità rispetto ai criteri DNSH della Tassonomia.

L’incompatibilità con i criteri DNSH: il quadro normativo aggiornato

Il Regolamento Delegato (UE) 2025/4568 del 4 luglio 2025 ha operato una revisione e armonizzazione dei criteri tecnici di vaglio per il “non arrecare danno significativo” (DNSH). L’Appendice C, ora uniformata attraverso tutti gli allegati della Tassonomia (Annex I e II del Delegated Regulation 2021/2139, e Annex I, II e IV del Delegated Regulation 2023/2486), stabilisce criteri molto chiari per quanto riguarda le sostanze pericolose.

Il criterio vieta l’uso di sostanze, sia in quanto tali che in miscele o articoli, in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (w/w), che soddisfano due requisiti cumulativi:

  1. Soddisfano i criteri stabiliti all’articolo 57 del Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 – quindi sostanze con caratteristiche intrinseche di pericolosità come cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, persistenza, bioaccumulo, ecc.
  2. Sono state identificate in conformità all’articolo 59(1) dello stesso Regolamento per un periodo di almeno 18 mesi – quindi sono presenti nella Candidate List (elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione) da almeno 18 mesi.

Questo doppio riferimento normativo è fondamentale. Non è sufficiente che una sostanza sia teoricamente pericolosa secondo i criteri dell’articolo 57: deve essere stata formalmente identificata dall’ECHA e inserita nella Candidate List da almeno 18 mesi. Questo meccanismo temporale offre ai produttori un periodo di transizione di 18 mesi dall’inserimento nella lista durante il quale possono pianificare la sostituzione della sostanza.

Il piombo metallico è stato inserito nella Candidate List ECHA nel giugno 2020 come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A. Ormai ampiamente oltre la soglia dei 18 mesi, la sua presenza nei profili in PVC riciclato, anche se tecnicamente relegata al nucleo del profilo e non in superficie, configura quindi una chiara non conformità rispetto ai requisiti della Tassonomia come aggiornati nel luglio 2025.

Il regolamento prevede un’unica eccezione: l’uso di tali sostanze può essere consentito se l’operatore documenta che non esistono altre sostanze o tecnologie alternative idonee disponibili sul mercato e che vengono utilizzate in condizioni controllate. Tuttavia, questa deroga richiede una valutazione approfondita e una documentazione molto robusta.

Il conflitto normativo con i CAM edilizia

La situazione si complica ulteriormente quando si considerano i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, il riferimento normativo italiano per gli appalti pubblici verdi. Il decreto CAM edilizia, nella sezione 2.5.11 dedicata ai serramenti ed oscuranti in PVC, stabilisce infatti un requisito apparentemente opposto a quello della Tassonomia. Il criterio richiede esplicitamente che:

“I serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.”

Ci troviamo quindi di fronte a un vero e proprio cortocircuito normativo. Da una parte i CAM spingono i produttori ad utilizzare almeno il 20% di materiale riciclato per poter partecipare agli appalti pubblici, dall’altra la Tassonomia europea, come modificata dal Regolamento Delegato 2025/4568, vieta l’uso di materiali contenenti sostanze SVHC identificate da oltre 18 mesi oltre lo 0,1%, rendendo di fatto problematico proprio l’utilizzo di quel materiale riciclato che i CAM incentivano.

Questo contrasto mette i produttori in una posizione difficile. Per essere competitivi nel mercato pubblico italiano devono aumentare il contenuto riciclato, ma aumentando il riciclato incrementano il rischio di presenza di SVHC derivanti da vecchi stabilizzatori, compromettendo così la conformità alla Tassonomia sempre più richiesta per interventi finanziati con fondi europei o per progetti che ambiscono a certificazioni di sostenibilità.

La contraddizione è ancora più evidente se si considera che spesso gli stessi progetti devono contemporaneamente rispettare sia i CAM che i criteri DNSH della Tassonomia. Un edificio pubblico finanziato con risorse del PNRR, ad esempio, deve soddisfare entrambi i set di requisiti, trovandosi nella condizione paradossale di dover utilizzare serramenti con il 20% di riciclato per rispettare i CAM ma al contempo garantire l’assenza di SVHC (identificate da oltre 18 mesi) per rispettare il DNSH come aggiornato nel 2025.

Le indicazioni delle guide nazionali: una nota di cautela

Vale la pena notare che alcune guide interpretative nazionali, come quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano per la verifica del DNSH nei progetti PNRR (aggiornata 2024), potrebbero presentare formulazioni semplificate rispetto ai regolamenti europei. La guida MEF, ad esempio, fa riferimento all’Authorization List e cita solo l’articolo 57 del REACH, mentre i regolamenti europei, anche prima della modifica del 2025, hanno sempre fatto riferimento alla più ampia Candidate List attraverso il combinato disposto degli articoli 57 e 59(1) (ne abbiamo parlato in questo articolo)

Questa semplificazione potrebbe generare confusione interpretativa. La Candidate List (sostanze candidate all’autorizzazione, circa 240 sostanze al 2025) è molto più ampia dell’Authorization List (sostanze per cui è richiesta autorizzazione all’uso, circa 60 sostanze). Il piombo metallico, ad esempio, è nella Candidate List dal 2020 ma non nell’Authorization List.

Per garantire la piena conformità normativa, è indispensabile applicare direttamente i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato 2025/4568, che ha valore normativo superiore rispetto alle guide interpretative nazionali. In caso di controllo o verifica, prevalgono sempre i requisiti stabiliti dalla normativa europea.

Le implicazioni operative

Per i professionisti che stanno lavorando su progetti soggetti ai requisiti della Tassonomia e dei CAM, questa casistica evidenzia la necessità di andare oltre le dichiarazioni ambientali generiche. Un’EPD di associazione, come quella analizzata, rappresenta una media ponderata della produzione di molteplici stabilimenti in diversi paesi europei. Copre circa l’80% della produzione europea dei produttori organizzati nelle associazioni EPPA, GKFP e QKE, ma proprio per la sua natura aggregata non può fornire garanzie specifiche sul singolo prodotto.

Diventa quindi indispensabile richiedere al fornitore specifico una dichiarazione documentale che attesti l’assenza di sostanze identificate secondo gli articoli 57 e 59(1) del REACH (presenti nella Candidate List da oltre 18 mesi) oltre la soglia dello 0,1%. Questa dichiarazione dovrebbe essere supportata da analisi di laboratorio o da certificazioni di conformità REACH specifiche per il lotto di produzione.

Il fornitore dovrebbe inoltre poter dimostrare che il materiale riciclato utilizzato per raggiungere la soglia del 20% richiesta dai CAM proviene da una delle seguenti fonti:

  • Serramenti prodotti dopo l’eliminazione degli stabilizzatori al piombo (post-2015)
  • Materiale sottoposto a processi di purificazione che garantiscono l’eliminazione dei contaminanti SVHC
  • Materiale per cui è stata condotta una valutazione documentata di assenza di alternative praticabili, utilizzato in condizioni controllate (la deroga prevista dal regolamento 2025)

La verifica diventa quindi più articolata e richiede una documentazione molto più puntuale rispetto al passato. Non è sufficiente una generica dichiarazione di conformità REACH, ma serve una tracciabilità completa della filiera del riciclato utilizzato, con evidenza delle date di produzione dei materiali di origine e delle eventuali analisi chimiche effettuate che dimostrino l’assenza di sostanze presenti nella Candidate List da oltre 18 mesi.

I documenti da richiedere al fornitore includono:

  1. Dichiarazione di conformità REACH specifica che attesti esplicitamente l’assenza di sostanze della Candidate List (art. 59(1)) presenti da oltre 18 mesi, in concentrazioni superiori allo 0,1% w/w
  2. Certificati di analisi chimiche del materiale riciclato utilizzato, con particolare attenzione a piombo e altri metalli pesanti utilizzati come stabilizzatori storici
  3. Tracciabilità della filiera del riciclato, con documentazione che dimostri la provenienza temporale dei materiali (pre o post eliminazione degli stabilizzatori al piombo)
  4. Piano di gestione delle sostanze pericolose, che descriva le misure adottate per prevenire la contaminazione da SVHC nel processo di riciclo
  5. In caso di presenza di SVHC, documentazione della deroga prevista dal regolamento 2025: valutazione di assenza di alternative sul mercato e descrizione delle condizioni controllate di utilizzo

Una riflessione più ampia sul sistema normativo

Questo caso evidenzia una delle contraddizioni ancora presenti nel quadro normativo europeo e nazionale sulla sostenibilità. Il principio dell’economia circolare, che spinge verso il massimo recupero e riutilizzo dei materiali, può talvolta entrare in conflitto con i requisiti di purezza chimica richiesti per la conformità REACH e, di riflesso, per il rispetto dei criteri DNSH.

La situazione è particolarmente problematica perché le due normative perseguono obiettivi di sostenibilità entrambi legittimi e importanti. I CAM mirano a ridurre l’uso di materie prime vergini e a sviluppare un mercato del riciclato, contribuendo alla riduzione delle emissioni e al risparmio di risorse. La Tassonomia, attraverso il DNSH e il riferimento alla Candidate List REACH, mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dall’esposizione a sostanze pericolose identificate come estremamente preoccupanti. Entrambi gli obiettivi sono parte integrante della transizione ecologica, ma l’assenza di un coordinamento tra i diversi strumenti normativi crea situazioni paradossali.

Il problema non è limitato ai serramenti in PVC. Situazioni analoghe si presentano in molti altri settori dove l’utilizzo di materiale riciclato è incentivato o obbligatorio ma il flusso di rifiuti da cui proviene il riciclato contiene sostanze che erano legali al momento della produzione ma sono ora nella Candidate List da oltre 18 mesi. Questo riguarda, ad esempio:

  • Alcuni materiali plastici per l’isolamento che possono contenere ritardanti di fiamma ormai identificati come SVHC
  • Componenti metallici che possono contenere tracce di cadmio, cromio esavalente o altri metalli pesanti ora nella Candidate List
  • Materiali compositi dove la separazione dei componenti problematici è tecnicamente difficile senza distruggere il valore del materiale riciclato
  • Rivestimenti e finiture che utilizzavano composti organostannici o altri additivi ora identificati come SVHC

La soluzione a medio-lungo termine richiederà probabilmente un approccio integrato a livello europeo. Da un lato servirà lo sviluppo di tecnologie di separazione e purificazione sempre più sofisticate che permettano di recuperare i polimeri eliminando i contaminanti storici presenti nella Candidate List. Dall’altro lato sarà necessario un aggiornamento coordinato del quadro normativo, che armonizzi meglio i requisiti dei CAM nazionali con i criteri DNSH della Tassonomia.

Il Regolamento 2025/4568 ha fatto un primo passo in questa direzione introducendo la soglia temporale di 18 mesi (che offre un periodo di transizione) e la possibilità di deroga documentata per assenza di alternative. Tuttavia, resta la contraddizione di fondo tra l’obbligo CAM di utilizzare il 20% di riciclato e il divieto DNSH di utilizzare materiali contenenti SVHC identificate da oltre 18 mesi.

Conclusioni operative

Nel frattempo, per chi deve garantire la conformità di un progetto, la lezione è chiara. La due diligence sui materiali deve andare in profondità, verificando non solo le prestazioni ambientali aggregate ma anche la conformità specifica ai requisiti chimico-tossicologici richiesti dalla normativa come aggiornata dal Regolamento Delegato 2025/4568.

Quando si è di fronte a requisiti multipli e potenzialmente contrastanti, come CAM e DNSH, diventa essenziale un dialogo approfondito con i fornitori per identificare soluzioni che riescano a conciliare le diverse esigenze normative. Le opzioni praticabili includono:

Opzione 1 – Riciclato certificato “pulito”: Utilizzare serramenti in PVC con il 20% di riciclato proveniente esclusivamente da serramenti post-2015 (prodotti dopo l’eliminazione degli stabilizzatori al piombo), con certificazione analitica che dimostri l’assenza di sostanze della Candidate List oltre lo 0,1%.

Opzione 2 – Riciclato purificato: Utilizzare materiale riciclato sottoposto a processi di trattamento che rimuovono i contaminanti SVHC, con documentazione del processo e certificazione analitica del risultato.

Opzione 3 – Deroga documentata: Se le opzioni 1 e 2 non sono disponibili sul mercato, preparare una valutazione documentata di assenza di alternative praticabili e implementare condizioni controllate di utilizzo, come previsto dalla possibilità di deroga del regolamento 2025.

Opzione 4 – PVC vergine: In alternativa, per i progetti più critici dove la conformità DNSH è prioritaria rispetto ai CAM, valutare l’utilizzo di serramenti in PVC vergine con stabilizzatori moderni (calcio-zinco), accettando il trade-off di un maggiore impatto ambientale in termini di consumo di risorse.

È fondamentale documentare accuratamente le scelte effettuate e le verifiche condotte, conservando:

  • Dichiarazioni di conformità REACH specifiche sul prodotto fornito
  • Certificati di analisi chimica
  • Tracciabilità della filiera del riciclato
  • Valutazioni di alternative disponibili sul mercato
  • Eventuali deroghe documentate

Questa documentazione sarà essenziale non solo per dimostrare la conformità in fase di verifica del progetto, ma anche per tutelare progettisti e stazioni appaltanti in caso di controlli successivi sull’effettivo rispetto dei criteri DNSH.

La questione dei serramenti in PVC riciclato rappresenta un caso emblematico di come la transizione verso un’economia circolare richieda non solo innovazione tecnologica, ma anche un coordinamento più efficace tra i diversi strumenti normativi che regolano la sostenibilità edilizia. Fino a quando questo coordinamento non sarà realizzato, i professionisti dovranno navigare con attenzione tra requisiti che, seppur tutti orientati alla sostenibilità, possono entrare in tensione tra loro.

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