Criteri DNSH per sostanze chimiche (2021/2139 vs. nuovo Delegated Act 2025)

Proponiamo di seguito una prima ricognizione riguardante i criteri criteri generici DNSH per prevenzione e controllo dell’inquinamento da sostanze chimiche alla luce delle modifiche introdotte dal Delegated Act approvato a inizio luglio (in attesa di pubblicazione su Gazzetta).

Contesto

Nel quadro della Tassonomia UE, il principio DNSH (Do No Significant Harm) richiede che le attività economiche non arrechino danni significativi a nessuno degli obiettivi ambientali.
Il criterio “Pollution prevention and control regarding use and presence of chemicals” stabilisce restrizioni sulle sostanze chimiche vietate o limitate, facendo riferimento a Regolamenti UE chiave come:

  • ODS (Ozone-Depleting Substances) → sostanze che riducono lo strato di ozono, disciplinate da Reg. (CE) 1005/2009 (ora Reg. UE 2024/590).
  • Mercurio → regolato dal Reg. UE 2017/852.
  • SVHC (Substances of Very High Concern) → sostanze estremamente preoccupanti, disciplinate da Reg. (CE) 1907/2006 (REACH).
  • RoHS → restrizioni di sostanze per apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 2011/65/UE).
  • REACH Allegato XVII → restrizioni generali di sostanze chimiche nell’UE.

Differenze principali tra la versione 2021/2139 e la revisione

In generale, alcune condizioni sono state chiarite o sostituite con formulazioni più restrittive o dettagliate. Di seguito proponiamo un prospetto di confronto.

AspettoReg. (UE) 2021/2139Nuovo Delegated ActNota tecnica
ODSVietate sostanze ODS secondo Reg. 1005/2009Aggiornato a Reg. 2024/590 + Sotto-punti (i)-(iii) introducono esenzioni mirate (es. estintori aeronautici)Maggiore dettaglio per uso aeronautico
MercurioVietatoNessuna modificaRimangono divieti come da Reg. 2017/852
SVHCDivieto generale SVHC Art. 57 REACH, possibili deroghe se uso essenzialeIntrodotto limite concentrazione >0,1% w/w, obbligo documentazione, validità 18 mesi max se non ci sono alternativeMaggiore rigore, limite quantitativo esplicito
RoHSAllegato II RoHS, compliance generica Art. 4(1)Più specifico: compliance solo con applicazioni in Allegati III e IVRestringe il campo delle deroghe
Allegato XVII REACHPossibile uso se piena complianceInvariato
Punto (g)Clausola generica “altre sostanze” con esenzione se essenzialiEliminatoSi restringono scappatoie generiche
DocumentazionePiù genericaRichiesta valutazione di assenza alternative, uso controllato, evidenza documentataRafforza obblighi di audit e verifica

Implicazioni pratiche

Più rigore sulle esenzioni: Scompaiono “zone grigie” come il vecchio punto (g).
Focus su ODS aggiornato: Si riconoscono casi pratici (aeronautica) dove non esistono alternative immediate.
SVHC più vincolanti: La soglia quantitativa >0,1% e il periodo massimo di 18 mesi puntano a ridurre l’uso prolungato.
Maggiore trasparenza: Operatori obbligati a documentare l’assenza di alternative e garantire uso controllato.

Per completezza ecco di seguito lo stralcio dell’Appendice C sulle sostanze chimiche, nelle due versioni.

Regolamento Delegato 2021/2139


Delegated Act amending the Taxonomy Disclosures, Climate and Environmental Delegated Acts

Annexes to the Delegated Act

Il quadro normativo MEF

La guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze (aggiornata nel 2024) fornisce indicazioni operative per la verifica del rispetto del principio DNSH negli interventi finanziati dal PNRR. Sul tema delle sostanze pericolose, la guida stabilisce che:

“Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al ‘Authorization List’ presente nel regolamento REACH.”

Nelle checklist di controllo allegate, l’elemento di verifica è formulato come: “Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?”

Questa formulazione presenta due elementi che richiedono un’analisi attenta: il riferimento all’Authorization List e il richiamo al solo articolo 57 del REACH.

La differenza tra Authorization List e Candidate List

Il primo aspetto critico riguarda il riferimento all’Authorization List. Nel sistema REACH esistono due elenchi distinti di sostanze problematiche, con finalità e portata molto diverse:

L’Authorization List (Annex XIV del REACH) contiene le sostanze per le quali è necessaria un’autorizzazione specifica per l’uso nell’Unione Europea. Si tratta di un elenco relativamente ristretto di sostanze per cui l’ECHA ha completato l’intero processo di valutazione e per cui sono state definite date di scadenza oltre le quali l’uso è vietato senza autorizzazione. Al momento dell’aggiornamento 2024 della guida MEF, questa lista conteneva circa 60 sostanze.

La Candidate List (istituita ai sensi dell’articolo 59(1) del REACH) è invece l’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione, molto più ampio. Include tutte le sostanze che soddisfano i criteri dell’articolo 57 e che sono state formalmente identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Questa lista è in continua espansione e al 2025 contiene oltre 240 sostanze. È da questa lista che provengono le sostanze che successivamente vengono inserite nell’Authorization List.

La differenza è fondamentale: la Candidate List è molto più ampia e include sostanze che, pur non richiedendo ancora un’autorizzazione formale per l’uso, sono comunque identificate come estremamente preoccupanti. Il piombo metallico, ad esempio, è nella Candidate List dal giugno 2020, ma non è ancora nell’Authorization List.

La discrepanza con i criteri tecnici europei originali

Confrontando le indicazioni MEF con i criteri tecnici di vaglio originali della Tassonomia (Delegated Regulation 2021/2139 e 2023/2486, prima della modifica del 2025), emerge che già i testi originali facevano riferimento alle sostanze “identificate in conformità all’articolo 59(1)” del REACH, quindi alla Candidate List, non all’Authorization List.

L’Appendice C dei criteri DNSH per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, anche nella versione pre-2025, stabiliva il divieto di utilizzo di:

“sostanze, sia in quanto tali che in miscele o articoli, in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (w/w), che soddisfano i criteri stabiliti all’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate in conformità all’articolo 59(1) dello stesso Regolamento.”

Questo significa che la guida MEF, già nella sua formulazione del 2021-2024, presentava una semplificazione non conforme ai criteri tecnici europei. Facendo riferimento alla sola Authorization List anziché alla Candidate List, la guida italiana restringeva il campo delle verifiche richieste, escludendo di fatto centinaia di sostanze SVHC che, pur identificate dall’ECHA come estremamente preoccupanti, non sono ancora formalmente soggette ad autorizzazione.

Le modifiche introdotte dal Regolamento 2025/4568

Con il Regolamento Delegato (UE) 2025/4568 del 4 luglio 2025, la Commissione Europea ha operato una revisione e armonizzazione dei criteri DNSH. L’Appendice C, ora uniformata attraverso tutti gli allegati della Tassonomia, presenta una formulazione ancora più esplicita rispetto al passato:

“sostanze, sia in quanto tali che in miscele o articoli, in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (w/w), che soddisfano i criteri stabiliti all’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate in conformità all’articolo 59(1) dello stesso Regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, salvo valutazione e documentazione da parte degli operatori che non esistono altre sostanze o tecnologie alternative idonee disponibili sul mercato e che vengono utilizzate in condizioni controllate.”

Come abbiamo visto, la modifica del 2025 introduce tre elementi di maggiore precisione:

  1. Conferma esplicita che il riferimento è all’articolo 59(1), quindi alla Candidate List, non all’Authorization List
  2. Soglia temporale di 18 mesi dall’inserimento nella Candidate List prima che scatti il divieto
  3. Possibilità di deroga documentata quando non esistono alternative praticabili e le sostanze sono utilizzate in condizioni controllate

Questi tre elementi aumentano la distanza tra le indicazioni MEF e i requisiti europei effettivi. La guida italiana, che già partiva da una base semplificata (Authorization List invece di Candidate List), ora risulta ancora più disallineata perché:

  • Non prevede il meccanismo della soglia temporale di 18 mesi, che offre un periodo di transizione ai produttori
  • Non contempla la possibilità di deroga documentata per assenza di alternative
  • Mantiene il riferimento solo all’articolo 57, senza menzionare l’articolo 59(1) che è invece centrale nella formulazione europea

Le implicazioni pratiche della discrepanza

Questa divergenza tra le indicazioni MEF e i criteri europei, ora ancora più evidente dopo l’aggiornamento del 2025, crea una situazione di incertezza operativa per i progetti PNRR. Un professionista che segua pedissequamente le checklist MEF potrebbe:

  1. Verificare solo l’Authorization List, considerando conforme un prodotto che contiene sostanze presenti nella Candidate List ma non ancora nell’Authorization List (come appunto il piombo metallico nei serramenti in PVC riciclato)
  2. Non applicare il criterio temporale dei 18 mesi, che invece potrebbe consentire l’uso transitorio di alcune sostanze recentemente inserite nella Candidate List
  3. Non valutare la possibilità di deroga per prodotti che utilizzano sostanze SVHC in assenza di alternative tecnicamente praticabili

La questione non è puramente teorica. Nella pratica della verifica dei progetti, un controllore che applichi le indicazioni MEF potrebbe concludere che un prodotto è conforme perché non contiene sostanze dell’Authorization List, mentre un verificatore europeo (o un revisore bancario che applichi direttamente i regolamenti UE per finanziamenti legati alla sostenibilità) potrebbe rilevare la non conformità per la presenza di sostanze della Candidate List.

Il corretto approccio interpretativo

Di fronte a questa divergenza, è necessario applicare il principio di gerarchia delle fonti normative. Il Regolamento Delegato 2025/4568, come tutti i regolamenti europei, è direttamente applicabile negli Stati membri e ha valore superiore rispetto alle guide interpretative nazionali.

Questo significa che, in caso di controllo o verifica, prevalgono i criteri stabiliti dal regolamento europeo aggiornato, anche quando le indicazioni MEF suggeriscono un approccio semplificato. La guida MEF mantiene utilità come strumento di orientamento generale, ma non può modificare o ridurre i requisiti stabiliti dalla normativa europea.

Per i professionisti che operano su progetti PNRR o altri interventi soggetti al DNSH, questo comporta la necessità di:

  1. Verificare sempre la conformità alla Candidate List (art. 59(1) REACH), non limitarsi all’Authorization List come suggerito dalla guida MEF
  2. Applicare il criterio temporale dei 18 mesi introdotto dal regolamento 2025, considerando che sostanze inserite nella Candidate List da meno di 18 mesi potrebbero essere ancora utilizzabili
  3. Documentare eventuali deroghe quando non esistono alternative praticabili sul mercato e le sostanze sono utilizzate in condizioni controllate, possibilità prevista dal regolamento europeo ma non menzionata nella guida MEF
  4. Conservare evidenza documentale che la verifica è stata condotta secondo i criteri europei aggiornati, non limitandosi alle checklist MEF che potrebbero risultare insufficienti in caso di controllo approfondito

Conclusione operativa

L’evoluzione normativa dal 2021 al 2025 ha reso ancora più evidente che le indicazioni MEF, pur utili come strumento di orientamento generale, presentavano già originariamente una semplificazione non pienamente conforme ai criteri tecnici europei. La guida italiana faceva e fa tuttora riferimento all’Authorization List e al solo articolo 57 del REACH, mentre i regolamenti europei hanno sempre richiesto la verifica della Candidate List attraverso il combinato disposto degli articoli 57 e 59(1).

Con le modifiche introdotte dal Regolamento Delegato 2025/4568, questa discrepanza è diventata ancora più marcata, con l’introduzione della soglia temporale di 18 mesi e della possibilità di deroga documentata, elementi del tutto assenti nelle indicazioni MEF.

Per garantire la piena conformità normativa, è indispensabile applicare direttamente i criteri stabiliti dai regolamenti europei, utilizzando la guida MEF come strumento di prima orientamento ma verificando sempre i requisiti completi previsti dall’Appendice C come modificata nel luglio 2025, una volta che sarà entrato in vigore (ovvero pubblicato sulla Gazzetta).

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