Marcatura dei materiali plastici nei computer e monitor: cosa significa davvero la domanda della Scheda 3?

Tra le richieste della Scheda 3 della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH – dedicata all’acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettroniche – c’è una domanda che, a prima vista, può sembrare tecnica e poco chiara:

“Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?”

Vediamo meglio di cosa si tratta, perché viene chiesta questa verifica, e cosa comporta in termini pratici e normativi.

Di cosa si parla esattamente

La domanda riguarda la presenza di codici identificativi stampati direttamente sulla plastica dei componenti esterni dei dispositivi (come scocche, telai o mascherine), secondo due norme ISO:

  • ISO 11469: richiede che ogni parte in plastica sopra un certo peso o superficie sia identificata da un codice, per facilitarne la separazione e il riciclo.
  • ISO 1043: definisce i codici standard dei materiali plastici (come >ABS<, >PC<, >PP<, etc.).

Questa marcatura è una pratica industriale pensata per agevolare il disassemblaggio e la corretta gestione dei rifiuti elettronici, quindi utile in ottica di economia circolare e sostenibilità ambientale.


Come si può verificare la presenza della marcatura

Non esiste un documento standard o un attestato unico che certifichi universalmente la presenza della marcatura ISO su un determinato prodotto. La verifica, quindi, va fatta caso per caso. Ecco come:

  1. Ispezione visiva delle parti in plastica (basta anche una semplice cover o telaio): si cercano codici stampati come >PC< o >ABS+PC<.
  2. Richiesta diretta al fornitore o al produttore: spesso la marcatura è indicata in schede tecniche, dichiarazioni ambientali o certificazioni (ad esempio è già prevista negli standard TCO Certified, EPEAT, etc.).
  3. Inserimento del requisito nel capitolato: per prevenire problemi, è utile specificare sin dalla gara che si richiede la marcatura ISO dei materiali plastici.
  4. Conservazione delle evidenze: foto, dichiarazioni tecniche, etichette… tutto può servire in fase di rendicontazione.

La domanda nasce da un obbligo europeo?

Qui è importante fare chiarezza.

Il Regolamento (UE) 2020/852, che istituisce il quadro della tassonomia per gli investimenti sostenibili, stabilisce che ogni attività economica deve:

  • contribuire in modo sostanziale a un obiettivo ambientale (se applicabile);
  • e non arrecare danno significativo (DNSH) agli altri obiettivi.

Tuttavia, non impone in modo diretto l’uso della marcatura ISO 11469/1043 per computer o display. Nei regolamenti delegati successivi (come il Reg. UE 2023/2486 sull’economia circolare), non si trovano riferimenti espliciti a questo tipo di marcatura per i dispositivi elettronici.

Quindi, la richiesta presente nella Scheda 3 è una scelta nazionale, inserita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nella Guida Operativa per:

  • rendere più oggettiva la verifica del rispetto del DNSH;
  • promuovere buone pratiche di riciclabilità e trasparenza nella composizione dei materiali.

È una richiesta troppo onerosa per una semplice verifica DNSH?

Il DNSH, a livello europeo, non richiede prestazioni ambientali elevate come quelle previste per il “contributo sostanziale”. Si tratta “solo” di dimostrare che l’attività non ostacola altri obiettivi ambientali.

Richiedere la marcatura secondo standard ISO, che è una specifica tecnica industriale, può sembrare un livello di dettaglio eccessivo, specie per dispositivi commerciali standard. Ma è anche vero che:

  • è un modo concreto e verificabile per dimostrare attenzione alla fine vita del prodotto;
  • favorisce la selezione di fornitori con buone pratiche ambientali;
  • riduce le ambiguità in fase di controllo.

Insomma, non è un obbligo europeo, ma una misura cautelativa nazionale, che mira a standardizzare la verifica DNSH in modo pratico e documentabile.


Conclusione

La domanda della Scheda 3 sulla marcatura ISO dei materiali plastici può sembrare tecnica, ma ha una logica chiara: spingere verso una gestione più sostenibile dei rifiuti elettronici, in linea con gli obiettivi europei di economia circolare. Anche se non prevista espressamente dai regolamenti UE, è una buona prassi introdotta a livello nazionale per dare concretezza al principio DNSH.

Chi acquista o gestisce beni tecnologici finanziati da fondi pubblici dovrebbe quindi:

  • conoscere il requisito,
  • includerlo nei documenti di gara,
  • chiederne prova al fornitore,
  • e documentarne la verifica.

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