Legno e PNRR: la “trappola” dei 1000 mq e il falso mito del 20%

Se state gestendo un intervento PNRR, prima o poi vi scontrerete con la Scheda Tecnica DNSH relativa all’edilizia (solitamente la n. 1 o la n. 2). Tra le varie richieste, quella sul legno è forse una delle più fraintese, capace di generare contestazioni proprio quando si crede di aver fatto tutto bene.

Leggendo la guida del MEF, ci si imbatte in una frase che sembra concedere ampie “vie di fuga”. Ma è davvero così? Analizziamo il testo per capire perché, nella realtà dei cantieri italiani di Enti Pubblici, le scorciatoie non esistono.

1. L’illusione della soglia dei 1000 mq

Il testo della guida operativa recita:

“Al fine di garantire la protezione della biodiversità […] nel caso in cui l’intervento interessi almeno 1000 m² di superficie […] dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC…”

La prima reazione di molti tecnici è un sospiro di sollievo: “Il mio intervento è di 500 mq, quindi sono sotto soglia. Il vincolo non si applica, posso comprare il legno che voglio”.

E’ necessario prestare attenzione: sebbene il DNSH europeo fissi questa soglia, in Italia i CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi – D.M. 23 giugno 2022) sono obbligatori negli appalti pubblici.

I CAM, al criterio 2.5.6 (“Prodotti legnosi”), non prevedono soglie dimensionali. Che stiate ristrutturando una scuola di 2000 mq o rifacendo gli spogliatoi di una palestra di 50 mq, l’obbligo di usare legno sostenibile scatta sempre.

In sintesi: l’esenzione sotto i 1000 mq è virtuale. Nella pratica operativa italiana, l’obbligo di certificazione è onnipresente.

2. Il “restante 20%”: non è una zona franca

Qui arriviamo all’errore più insidioso. Per gli interventi sopra i 1000 mq, la check list in fase ex post richiede:

Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l’80% del legno vergine?

A prima vista sembrerebbe quindi che la richiesta di legno “certificato” sia limitata all’80% del legno. Leggendo la relativa scheda tecnica (che va sempre letta per comprendere meglio le richieste), troviamo scritto che:

  1. Almeno l’80% del legno vergine sia certificato FSC/PEFC.
  2. “Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato.

L’interpretazione che il restante 20% sia una “zona franca” dove poter usare legno vergine non certificato non è quindi corretta.

L’indicazione DNSH impone un sistema binario rigido. Il legno che entra in cantiere può essere solo di due tipi:

  • Tipo A: Legno Vergine Certificato (sostenibile).
  • Tipo B: Legno Riciclato/Riutilizzato (anch’esso certificato come tale, ad esempio FSC Recycled o Remade in Italy).

Non esiste spazio per il “legno vergine semplice”. Se non rientra nella quota dell’80% certificato, deve essere materiale di recupero. Di conseguenza, tutto il legno deve avere una “carta d’identità” (certificazione), che attesti la gestione sostenibile della foresta o l’avvenuto riciclo.

3. “Tutto il legno”: vale anche per i controtelai?

Un altro dubbio frequente riguarda l’estensione di questo obbligo. “Va bene per le travi del tetto, ma devo chiedere la certificazione anche per i controtelai delle porte o per le tavole usate dai muratori?”

Per rispondere, bisogna applicare la Regola dell’Incorporazione:

  • Materiali Temporanei (NO): I casseri per il cemento armato (quelli che vengono disarmati e portati via), le tavole per i ponteggi o le baracche di cantiere sono “attrezzature”. Se non restano nell’edificio, solitamente non rientrano nel conteggio dei materiali dell’opera (salvo diverse specifiche di appalto).
  • Materiali Permanenti (SÌ): Tutto ciò che rimane murato o installato nell’edificio deve essere conforme. Questo include:
    • Controtelai: Anche se sono semplici tavole grezze che verranno intonacate, sono prodotti legnosi permanenti. Devono essere certificati.
    • Listellature: I listelli per le pareti in cartongesso o per i sottotetti.
    • Porte interne: Attenzione alle porte tamburate economiche; serve la certificazione sul prodotto finito.

Come uscirne vivi: Consigli Operativi

Per evitare che il Collaudatore o l’Audit PNRR blocchino i pagamenti, ecco un approccio prudenziale e gestibile:

  1. Puntate al 100%: Non impazzite con calcoli percentuali (80% vergine + 20% riciclato). È molto più semplice e sicuro prescrivere in capitolato che tutto il legno sia certificato FSC/PEFC nel rispetto dei CAM. Si taglia la testa al toro e si evita l’errore di calcolo.
  2. La Catena di Custodia (CoC) è regina: Non accettate semplici autodichiarazioni. Il fornitore deve rilasciare fattura con il codice della sua Catena di Custodia che identifica il lotto venduto. Se comprate una finestra, il serramentista deve avere la CoC, non basta che vi mostri la fattura di acquisto del legno grezzo.
  3. Occhio al legno “nascosto”: Nel Computo Metrico, aggiungete la specifica “Certificato CAM/FSC” anche alle voci minori come i controtelai o i pannelli di tamponamento. Sono spesso queste piccole voci dimenticate a creare problemi documentali alla fine dei lavori.

Il principio DNSH non perdona le approssimazioni: meglio una richiesta rigorosa in fase di gara ed un controllo puntuale in fase di Direzione Lavori che una affannosa (e spesso impossibile) ricerca di certificati a lavori finiti.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.