Recupero rifiuti in cantiere: frantumazione

Una delle opzioni possibili per la gestione dei rifiuti da demolizione è il recupero direttamente in cantiere attraverso la frantumazione e il successivo reimpiego degli inerti nel medesimo cantiere (o altrove) come sottofondi o altre destinazioni compatibili.

Questa circostanza è frequente anche nei cantieri soggetti al principio DNSH, dove i rifiuti prodotti rientrano nella contabilità richiesta dalle schede tecniche.

Affinché il processo sia conforme alla normativa, tuttavia, è necessario avere ben chiari i ruoli di ciascun soggetto, i documenti obbligatori e la sequenza delle operazioni. L’articolo che segue propone una guida operativa aggiornata (giugno 2025).


Il quadro normativo aggiornato

Il riferimento principale per la cessazione della qualifica di rifiuto (“End of Waste”) degli inerti da costruzione e demolizione è oggi il D.M. 28 giugno 2024 n. 127 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2024 ed in vigore dal 26 settembre 2024.

Il D.M. 127/2024 ha abrogato integralmente il precedente D.M. 152/2022, che aveva generato numerose criticità operative. Gli impianti già autorizzati ai sensi del D.M. 152/2022 (o del D.M. 5 febbraio 1998) hanno dovuto presentare istanza di adeguamento entro il 25 marzo 2025.

Per gli impianti mobili, il quadro autorizzativo rimane quello dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006 (TUA): l’autorizzazione definitiva è rilasciata dalla Regione di sede legale dell’operatore, con validità nazionale; prima di ogni campagna di lavoro, l’operatore deve comunicare all’autorità territorialmente competente i dettagli dell’installazione almeno 60 giorni prima dell’avvio. L’art. 208 c.15 TUA indica la Regione come destinataria della comunicazione, ma molte Regioni hanno delegato questa competenza alla Provincia (o alla Città Metropolitana): occorre sempre verificare la normativa regionale vigente nel territorio in cui si svolge la campagna.


Chiarimento fondamentale: chi è il “produttore”?

Il D.M. 127/2024 utilizza il termine “produttore” con un significato tecnico-giuridico preciso che può creare confusione in cantiere:

“Produttore di aggregato recuperato” (o semplicemente “produttore”) = il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato.

È quindi il soggetto che gestisce l’impianto mobile di frantumazione e vaglio, non l’impresa edile.

La normativa distingue due figure:

SoggettoDefinizioneRuolo nel processo
Produttore del rifiutoL’impresa edile che esegue la demolizioneGenera i rifiuti inerti, responsabile della corretta classificazione e del FIR
Produttore di aggregato recuperatoIl gestore dell’impianto mobile di frantumazioneEffettua il recupero, certifica il prodotto, emette la dichiarazione di conformità

Questi due soggetti possono coincidere (quando è la stessa impresa ad eseguire sia la demolizione che il recupero con proprio impianto), ma spesso sono soggetti distinti. In entrambi i casi, la catena di responsabilità deve essere esplicitata e documentata.


Passo dopo passo: cosa fa chi in cantiere

I numeri di ogni passo corrispondono al diagramma di flusso.

Impresa edile Impianto mobile Autorità / ARPA Aggregato recuperato
1

Demolizione selettiva

Piano demolizione nel POS (D.Lgs. 81/2008) · classifica il rifiuto con codice EER capitolo 17 · verifica assenza caratteristiche di pericolo

2

Conferimento all’impianto

Frantoio in cantiere: nessun FIR · il carico entra nel registro cronologico del gestore · Rifiuto che esce dal cantiere: FIR modello RENTRI, vidimazione digitale, xFIR obbligatorio dal 16/09/2026

!

Dove sta la tracciabilità se non c’è il FIR

La movimentazione interna al perimetro, su area privata, non è trasporto ex art. 193 TUA: nessun formulario, anche tra imprese diverse. La traccia è l’annotazione di carico nel registro del gestore, entro 2 giorni lavorativi. L’impresa edile, esente dal registro per i non pericolosi da C&D, non ha una scrittura speculare: prevedere in contratto l’estratto di registro e un rapportino giornaliero di conferimento.

3

Comunicazione campagna all’autorità competente

Almeno 60 giorni prima dell’installazione · destinatario: Regione o Provincia secondo la normativa regionale · allegare autorizzazione ex art. 208 c.15 TUA e iscrizione Albo Gestori Ambientali

4

Accettazione rifiuti in ingresso

Procedura documentata di accettazione · verifica FIR e controllo visivo del carico · esclusi rifiuti interrati e codice EER 17 05 04 da siti contaminati

5

Recupero per lotti — max 3.000 m³ ciascuno

Frantumazione · vagliatura / selezione granulometrica · separazione frazioni indesiderate e metalliche · i lotti non si miscelano tra loro

6

Verifica criteri di qualità (Allegato 1 D.M. 127/2024)

Analisi per ogni lotto · valori limite differenziati per destinazione d’uso · sistema di gestione con automonitoraggio (ISO 9001 non più obbligatoria)

7

Campionamento del lotto (UNI 10802)

Un campione per ogni lotto prodotto · eventuale UNI/TR 11682 per C&D · conservare 1 anno dall’invio della dichiarazione di conformità

8

Dichiarazione di Conformità — Allegato 3 D.M. 127/2024

Redatta dal gestore dell’impianto (produttore di aggregato recuperato) · entro 6 mesi dalla produzione del lotto · PRIMA dell’uscita dall’impianto · conservare copia 5 anni


dichiarazione inviata via PEC/CAF all’autorità e all’ARPA territoriale

9

Autorità competente + ARPA ricevono la dichiarazione

Trasmissione ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. 82/2005 · possibile invio cumulativo · copia conservata 5 anni (anche in formato digitale) · disponibile per controlli


cessazione della qualifica di rifiuto — End of Waste

10

Aggregato recuperato — non più rifiuto

Usi ex Allegato 2 D.M. 127/2024: rilevati, sottofondi, calcestruzzi, miscele bituminose, clinker · reimpiego nello stesso cantiere: nessun FIR, impresa edile conserva copia DdC e annota in giornale lavori · se commercializzato: marcatura CE · la frazione non recuperata rimane rifiuto (FIR separato)

Fonti: D.M. 127/2024 · D.Lgs. 152/2006 artt. 184-ter, 193, 208 c.15 · D.M. 59/2023 (RENTRI) · Circolare MASE 27/09/2024 n. 01754222 · Interpello MASE 104663 del 15/05/2026


FASE A — Impresa edile: produzione del rifiuto

Soggetto responsabile: impresa edile (produttore del rifiuto)

Passo 1 — Demolizione selettiva

Prima dell’inizio dei lavori la demolizione selettiva deve essere prevista nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), con il piano di demolizione obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008. All’atto della demolizione l’impresa classifica il rifiuto con il codice EER corretto (capitolo 17): es. 17 01 01 (calcestruzzo), 17 01 02 (mattoni), 17 01 07 (miscele), 17 09 04 (rifiuti misti da C&D). Verifica inoltre l’assenza di caratteristiche di pericolo (codici a specchio, amianto, ecc.): in caso di rifiuto pericoloso il quadro degli adempimenti cambia radicalmente. Se trasporta i propri rifiuti su strada pubblica, l’impresa deve essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis.

Passo 2 — Conferimento all’impianto: FIR oppure annotazione a registro

Questo passo cambia completamente a seconda che il rifiuto esca o non esca dal cantiere.

Se il rifiuto esce dal cantiere e viene portato a un impianto esterno, l’impresa edile emette il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) con il modello RENTRI, lo vidima digitalmente tramite il portale e lo conserva 3 anni (5 per i pericolosi, secondo la disciplina previgente ancora applicata da molte imprese in via prudenziale). Dal 16 settembre 2026 il FIR sarà esclusivamente digitale (xFIR) per i soggetti iscritti al RENTRI.

Se il frantoio è installato nello stesso cantiere, non c’è trasporto e quindi non c’è formulario: la traccia del conferimento si costituisce nel registro cronologico di carico e scarico del gestore dell’impianto. Il paragrafo che segue spiega perché e cosa serve concretamente.


Il FIR quando il frantoio è già in cantiere

Nella pratica di cantiere sorge spesso la domanda: se il frantoio mobile è fisicamente installato nello stesso sito dove avviene la demolizione, occorre emettere un FIR per portare le macerie dal fronte di demolizione al frantoio?

No. E la ragione non dipende da chi opera l’impianto.

Perché il FIR non serve

L’obbligo di formulario nasce dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina il trasporto dei rifiuti. La movimentazione di un rifiuto all’interno del perimetro del cantiere, su area privata, senza percorrenza di viabilità pubblica, non è trasporto: non richiede iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e non richiede FIR. Il rifiuto non ha lasciato il luogo di produzione.

Questo vale anche quando l’impianto mobile appartiene a una società diversa dall’impresa esecutrice. Il conferimento dal cumulo al frantoio è un passaggio di detenzione, non un trasporto: cambia chi detiene il rifiuto, non il luogo in cui il rifiuto si trova. È del resto la ragione stessa per cui esiste l’istituto dell’impianto mobile ex art. 208 c.15 — trattare i rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, evitando il trasporto.

E l’art. 5 c.1 del D.M. 127/2024? La norma stabilisce che il produttore del rifiuto è responsabile della corretta attribuzione dei codici EER e delle caratteristiche di pericolo, “nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)”. Non è una norma che istituisce un obbligo di formulario: è una norma che ne alloca la responsabilità, presupponendo il caso ordinario del conferimento con trasporto. Se il trasporto non c’è, non c’è alcun FIR da compilare. Resta invece pienamente in capo all’impresa edile la responsabilità sulla corretta attribuzione dei codici, che è il vero contenuto precettivo della disposizione.

Dove sta allora la tracciabilità

Assenza di FIR non significa assenza di tracciabilità. Il rifiuto deve comunque risultare da qualche parte, e quel “da qualche parte” è il registro cronologico di carico e scarico del gestore dell’impianto mobile, oggi in formato digitale e alimentato tramite RENTRI.

Il gestore è obbligato alla tenuta del registro in quanto soggetto che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti (art. 190 TUA), a prescindere dalle dimensioni aziendali, ed è stato ricompreso nel primo scaglione di iscrizione al RENTRI (entro il 13 febbraio 2025). Deve annotare il carico entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, indicando data, codice EER, quantitativo, provenienza (impresa produttrice e identificativo del cantiere) e operazione di recupero effettuata.

C’è un motivo in più per cui questa annotazione è decisiva: sul lato dell’impresa edile non esiste un registro speculare. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione sono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, a prescindere dal numero di dipendenti. Quando il frantoio lavora dentro il cantiere, la scrittura sul registro del gestore è quindi l’unica traccia formale del conferimento: va pretesa contrattualmente e verificata, non data per scontata.

Cosa fare in concreto

  • Prevedere in contratto che il gestore annoti i conferimenti a registro con indicazione del cantiere e che ne rilasci estratto o report a fine campagna. Serve all’impresa edile per dimostrare di aver conferito a soggetto autorizzato e serve come base per la rendicontazione DNSH e CAM.
  • Accompagnare ogni conferimento con un documento interno — buono di conferimento o rapportino giornaliero — firmato dalle due parti, con data, codice EER, quantitativo (stimato o pesato) e identificativo del mezzo di cantiere. Non è obbligatorio, ma è ciò da cui il gestore ricava l’annotazione ed è ciò che l’impresa può esibire in caso di contestazione. Un rapportino giornaliero cumulativo è sufficiente: non serve un documento per ogni ciclo di carico.
  • Non emettere il FIR “per sicurezza”. Oltre a non essere richiesto, se il mezzo impiegato è un’attrezzatura di cantiere e il soggetto non è iscritto all’Albo, il formulario descrive un’attività di trasporto che formalmente non poteva essere svolta.

I due casi che restano distinti

Caso A — Il frantoio appartiene a una società esterna. Nessun FIR per la movimentazione interna. Il gestore annota il carico a registro; l’impresa edile conserva i documenti interni di conferimento e l’estratto di registro.

Caso B — L’impresa edile è anche gestore del frantoio. Nessun FIR e nessun conferimento in senso proprio: il detentore non cambia. Attenzione però al rovescio della medaglia: l’impresa, pur esente dal registro come produttore di rifiuti non pericolosi da C&D, diventa obbligata al registro come soggetto che effettua il trattamento, e assume tutti gli obblighi del produttore di aggregato recuperato (comunicazione di campagna, controlli, DdC). È il caso in cui più spesso manca del tutto la documentazione.

In ogni caso, appena si percorre viabilità pubblica — anche solo per collegare due lotti di cantiere separati da una strada — il regime cambia integralmente: FIR obbligatorio e trasportatore iscritto all’Albo. E i rifiuti pericolosi seguono sempre il regime ordinario, con registro in capo al produttore e FIR: non entrano nel frantoio e non godono di alcuna semplificazione “interna al cantiere”.


FASE B — Impianto mobile: pre-campagna e accettazione

Soggetto responsabile: gestore impianto mobile (produttore di aggregato recuperato)

Passo 3 — Comunicazione campagna all’autorità competente

Prima dell’installazione in cantiere il gestore trasmette la comunicazione di campagna (ex art. 208 c.15 TUA) all’autorità territorialmente competente nel luogo in cui si svolge la campagna — Regione o Provincia a seconda della normativa regionale di delega — almeno 60 giorni prima. Vanno allegati l’autorizzazione definitiva e l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. L’autorità può adottare prescrizioni integrative o vietare l’attività con provvedimento motivato, se lo svolgimento nello specifico sito non è compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica.

Passo 4 — Accettazione rifiuti in ingresso

Il gestore verifica che i materiali in ingresso siano conformi a quanto ammesso dall’autorizzazione e dal D.M. 127/2024: esame della documentazione a corredo e controllo visivo del carico. I materiali esclusi includono i rifiuti interrati e quelli provenienti da siti contaminati con codice EER 17 05 04. Se il rifiuto è arrivato da fuori cantiere, il gestore controfirma il FIR come destinatario; se proviene dal cantiere stesso, registra il carico entro due giorni lavorativi.

FASE C — Impianto mobile: recupero e verifica

Passo 5 — Recupero per lotti — max 3.000 m³

Il recupero avviene mediante operazioni meccaniche: frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate e metalliche. Il D.M. 127/2024 elimina il vincolo della interconnessione tecnologica obbligatoria tra le fasi. Il processo avviene per lotti omogenei di volume non superiore a 3.000 m³ ciascuno; durante la verifica di conformità i lotti non possono essere miscelati tra loro. Il gestore adotta un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri, comprensivo di controllo della qualità e automonitoraggio (art. 6): la certificazione UNI EN ISO 9001 non è più obbligatoria come lo era con il D.M. 152/2022.

Passo 6 — Verifica criteri di qualità (Allegato 1 D.M. 127/2024)

Il gestore verifica che ogni lotto rispetti i criteri chimico-fisici dell’Allegato 1: valori limite differenziati in base alla destinazione d’uso. Ogni lotto è sottoposto al test di cessione per il rispetto delle concentrazioni limite della Tabella 3, con l’esclusione dei lotti destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza ≥ C12/15 e di quelli destinati alla produzione di clinker per cemento e di cemento.

Passo 7 — Campionamento del lotto (UNI 10802)

Per ogni lotto viene prelevato un campione in conformità alla norma UNI 10802 (eventualmente con le modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione della UNI/TR 11682). Il campione viene conservato per 1 anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità, con modalità che non ne alterino le caratteristiche chimico-fisiche. Le imprese registrate EMAS o con sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001 da organismo accreditato beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di conservazione del campione.

FASE D — Dichiarazione di conformità e invio

Passo 8 — Redazione della Dichiarazione di Conformità (Allegato 3)

Il gestore redige la Dichiarazione di Conformità (modello Allegato 3 del D.M. 127/2024) per ogni lotto prodotto. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). Va conservata in copia (anche digitale) per 5 anni dalla data di invio.

Attenzione: la cessazione della qualifica di rifiuto non può avvenire “a tappe” (interpello MASE 104663 del 15/05/2026). L’aggregato è EoW solo quando tutti i criteri risultano soddisfatti contemporaneamente: qualità ambientale, destinazione a scopo specifico, conformità tecnica all’uso previsto dall’Allegato 2 e assenza di impatti negativi.

Passo 9 — Invio a Autorità competente e ARPA

La dichiarazione è inviata all’Autorità Competente e all’ARPA territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto, e comunque prima dell’uscita dell’aggregato dall’impianto (art. 65 D.Lgs. 82/2005; possibile invio cumulativo).

FASE E — Esito: aggregato recuperato

Passo 10 — Aggregato recuperato — End of Waste

L’aggregato recuperato cessa di essere un rifiuto e può essere reimpiegato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 del D.M. 127/2024:

  • realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  • realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
  • realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto;
  • recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  • strati accessori (anticapillare, antigelo, drenante);
  • confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici;
  • produzione di clinker (novità introdotta dal D.M. 127/2024 rispetto al D.M. 152/2022);
  • miscele bituminose (norma UNI EN 13108).

Se destinato alla commercializzazione, l’aggregato recuperato deve essere dotato di marcatura CE (es. UNI EN 13242 o EN 12620), rilasciata con il coinvolgimento di un organismo notificato secondo il sistema di valutazione applicabile.


Caso specifico: reimpiego nello stesso cantiere

Il caso più frequente in cantiere è che l’aggregato recuperato rientri direttamente nel ciclo costruttivo del medesimo sito dove è avvenuta la demolizione — tipicamente in una ristrutturazione con demolizione parziale seguita da ricostruzione, o in una bonifica con restituzione del sito. Questo scenario non cambia le responsabilità del gestore dell’impianto, ma chiarisce il ruolo dell’impresa edile nella gestione del materiale una volta che ha cessato di essere rifiuto.

“Uscita dall’impianto” non significa “uscita dal cantiere”

Il D.M. 127/2024 stabilisce che la Dichiarazione di Conformità deve essere inviata “prima dell’uscita dello stesso dall’impianto”. Anche quando l’aggregato resta fisicamente all’interno del perimetro del cantiere, il momento in cui il materiale viene prelevato dall’area operativa del frantoio mobile e spostato verso la zona di impiego costituisce uscita dall’impianto ai fini del decreto. La DdC deve quindi essere già stata redatta e inviata prima di questo spostamento, indipendentemente dal fatto che il materiale non lasci mai il cantiere.

È la simmetria del punto precedente: all’ingresso la contiguità fisica elimina il formulario, perché non c’è trasporto; all’uscita la contiguità fisica non elimina nulla, perché il vincolo non è sul trasporto ma sul cambio di status del materiale.

Cosa fa l’impresa edile

Una volta che l’aggregato è certificato EoW con la DdC, il materiale non è più un rifiuto. Non si applicano il FIR, il registro di carico e scarico, né le autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti: l’aggregato recuperato è a tutti gli effetti un prodotto e può essere movimentato e utilizzato come tale, con normale DDT dove serve un documento di trasporto.

  • Richiedere copia della DdC al gestore dell’impianto prima di utilizzare il materiale. È il documento che giustifica lo status del materiale in caso di ispezione e costituisce la prova del recupero ai fini DNSH. Il numero di lotto riportato nella DdC permette la tracciabilità completa.
  • Verificare che l’uso previsto rientri tra quelli ammessi dall’Allegato 2. Il reimpiego in cantiere deve corrispondere a uno scopo specifico elencato: sottofondo, rilevato, strato di fondazione, riempimento, ecc. Un uso non previsto dall’Allegato 2 riconfigurerebbe il materiale come rifiuto.
  • Annotare l’utilizzo nella documentazione di cantiere (giornale dei lavori o documento equivalente), indicando il numero di lotto della DdC, la quantità impiegata e la destinazione specifica (es. “n. m³ di aggregato recuperato lotto X, impiegati come sottofondo del piazzale nord”). Questa annotazione è essenziale per la tracciabilità DNSH.
  • Conservare la copia della DdC nel fascicolo di cantiere per tutta la durata del cantiere e comunque per il tempo necessario a rispondere a eventuali controlli. Per i cantieri soggetti a DNSH, la DdC è documento probatorio da allegare al report di monitoraggio.

Gestione della frazione non recuperata

Il processo di frantumazione produce inevitabilmente una quota di materiale che non soddisfa i criteri dell’Allegato 1 (polveri fini, frazioni contaminate, residui non inerti). Questa frazione rimane rifiuto a tutti gli effetti e deve essere gestita separatamente: il gestore dell’impianto la avvia con FIR dedicato verso un impianto di smaltimento o recupero alternativo — e qui il FIR serve, perché il materiale esce effettivamente dal cantiere. Non può essere miscelata con l’aggregato recuperato né abbandonata in cantiere.


Contabilizzazione per il DNSH

Per i cantieri soggetti alla verifica DNSH, la catena documentale del ciclo in-situ è:

DocumentoCosa dimostra
Registro cronologico dell’impianto (o FIR, se il rifiuto esce dal cantiere)Quantità di rifiuto conferito al recupero
Documento interno di conferimento / rapportino giornalieroRiscontro delle quantità movimentate al frantoio
DdC del gestoreQuantità di aggregato recuperato prodotto, per lotto
Annotazione giornale lavoriQuantità reimpiegata in cantiere e destinazione d’uso
FIR della frazione non recuperataQuantità residua avviata a smaltimento/recupero alternativo

Il tasso di recupero si calcola sul peso dell’aggregato recuperato effettivamente prodotto, non sul peso del rifiuto conferito (sempre superiore per effetto della riduzione volumetrica). La DdC è il documento che certifica questa quantità.

Quando il frantoio opera in cantiere e il FIR non esiste, il dato di ingresso va costruito sul registro del gestore: è la ragione pratica per cui l’estratto di registro va previsto in contratto fin dall’inizio, e non richiesto a campagna conclusa.


Riepilogo dei documenti obbligatori

DocumentoChi lo emetteQuandoConservazione
Piano di demolizione (allegato al POS)Impresa edilePrima dell’inizio lavoriPer la durata del cantiere
FIR (modello RENTRI)Impresa edile (produttore del rifiuto)Solo se il rifiuto esce dal cantiere — non per la movimentazione interna verso l’impianto mobile3 anni (5 anni per i pericolosi)
Documento interno di conferimentoImpresa edile e gestore, in contraddittorioAd ogni conferimento al frantoio interno (anche cumulativo giornaliero) — buona prassi, non obbligatorioDurata cantiere
Registro cronologico di carico e scaricoGestore impianto mobileCarico entro 2 giorni lavorativi dalla presa in caricoSecondo disciplina RENTRI
Comunicazione campagna ex art. 208 c.15 TUAGestore impianto mobile≥ 60 gg prima dell’installazione — a Regione o Provincia (verificare normativa regionale)Per la durata dell’autorizzazione
Registro di lavorazione e analisi lottiGestore impianto mobileContinuativo5 anni
Dichiarazione di Conformità (Allegato 3)Gestore impianto mobileEntro 6 mesi dalla produzione del lotto, comunque prima dell’uscita dall’impianto5 anni (copia anche digitale)
Campione del lotto (UNI 10802)Gestore impianto mobileAd ogni lotto prodotto (max 3.000 m³)1 anno dall’invio della DdC (esenzione per EMAS / ISO 14001)
Copia DdC + annotazione giornale lavoriImpresa edile (ricevente)Prima dell’utilizzo dell’aggregatoDurata cantiere + tempo per controlli DNSH
FIR della frazione non recuperataGestore impianto mobileAd ogni avvio a smaltimento/recupero alternativo3 anni (5 per i pericolosi)

Le novità RENTRI per le imprese edili

Il percorso di attuazione del RENTRI si è concluso, ma con due date che è essenziale non confondere.

Registro: dal 13 febbraio 2026 è solo digitale. Con la chiusura dell’ultimo scaglione di iscrizione (15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026) il registro cronologico di carico e scarico ha abbandonato definitivamente il formato cartaceo per i soggetti iscritti. Le stampe non hanno più valore legale e la conservazione deve essere digitale a norma.

Formulario: il cartaceo resta ammesso fino al 15 settembre 2026. La L. 27 febbraio 2026, n. 26 (conversione del D.L. 200/2025, “Milleproroghe”) ha spostato di sette mesi l’obbligo esclusivo del FIR digitale: fino al 15 settembre 2026 vige un regime a doppio binario, in cui è possibile continuare a usare il formulario cartaceo stampato tramite il servizio di vidimazione digitale del RENTRI. Dal 16 settembre 2026 l’xFIR diventa l’unica modalità per i soggetti obbligati. Alla stessa data è differita l’applicazione delle sanzioni per omessa o incompleta trasmissione dei dati dei formulari (nuovo comma 10-bis dell’art. 258 TUA). Il medesimo provvedimento ha posticipato al 30 giugno 2026 l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

Chi si iscrive e chi no. Restano fuori dall’obbligo di iscrizione le imprese edili che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi da costruzione, demolizione o scavo, indipendentemente dal numero di dipendenti; per queste resta la sola registrazione al portale, gratuita, necessaria per vidimare il formulario. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha inoltre escluso dall’obbligo di iscrizione, tra gli altri, i consorzi di cui all’art. 237 c.1 TUA, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex art. 212 c.8 e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Registro di carico e scarico: quando serve all’impresa edile. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione sono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro, a prescindere dal numero di dipendenti. L’obbligo scatta invece se l’impresa produce anche rifiuti pericolosi (e allora si aggiunge l’obbligo di iscrizione al RENTRI), oppure se la stessa impresa effettua operazioni di trattamento — è il Caso B descritto sopra, l’impresa edile che frantuma con impianto proprio.

Il cantiere non è un’Unità Locale ai fini del RENTRI (confermato dalla Circolare MASE n. 01754222 del 27 settembre 2024): la definizione di UL richiede caratteristiche di stabilità che il cantiere temporaneo o mobile non possiede.


Implicazioni per la verifica DNSH

Quando il recupero avviene in cantiere, la gestione è conforme al principio DNSH se documentata come sopra. Sul piano della contabilizzazione:

Il rifiuto prodotto viene tracciato con il documento pertinente al caso — FIR se esce dal cantiere, annotazione a registro del gestore se il frantoio è in sito — e riportato nelle schede di monitoraggio DNSH come rifiuto conferito al recupero (operazione R5, riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche).

L’aggregato recuperato che rientra in cantiere ha un peso inferiore al rifiuto conferito, per effetto della rimozione delle frazioni indesiderate. La differenza non è uno smaltimento: è la quota non recuperabile avviata a destino alternativo. La DdC e il registro di lavorazione dell’impianto permettono di quantificare con precisione la quota effettivamente recuperata.

Ai fini DNSH, il tasso di recupero è dimostrato dalla dichiarazione di conformità e dal registro di lavorazione, che costituiscono i documenti probatori da allegare al fascicolo di cantiere.


Sanzioni

Il mancato rispetto del quadro normativo espone tutti i soggetti coinvolti alle sanzioni previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. In particolare: la gestione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, la mancata compilazione o tenuta del FIR e del registro, e la commercializzazione di materiali come “aggregato recuperato” in assenza della dichiarazione di conformità o senza che i criteri siano stati effettivamente soddisfatti, configurano violazioni di rilievo penale (art. 256 TUA) e amministrativo.

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