In diverse schede tecniche presenti nella Guida Operativa per l’applicazione del DNSH negli interventi del PNRR si fa riferimento alla richiesta che “per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali conten enti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH”. Ma cosa vuol dire, in pratica, questa richiesta?
La lista di autorizzazione del REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è una parte cruciale del regolamento europeo volto a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.
Il DNSH richiama in specifico l’articolo 57 del Regolamento REACH, che riportiamo per completezza:
Le sostanze seguenti possono essere incluse nell’allegato XIV secondo la procedura di cui all’articolo 58:
art. 57 Reg. n.1907/2006
a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
d) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento;
e) le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento;
f) le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all’articolo 59.
In sintesi, le sostanze incluse in questa lista sono soggette a un controllo rigoroso perché sono identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Queste sostanze, come abbiamo visto, possono essere:
- Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR): Sostanze che possono causare il cancro, mutazioni genetiche o effetti nocivi sulla riproduzione.
- Persistenti, bioaccumulative e tossiche (PBT): Sostanze che rimangono nell’ambiente per lungo tempo, si accumulano negli organismi viventi e sono tossiche.
- Molto persistenti e molto bioaccumulative (vPvB): Sostanze che presentano proprietà di persistenza e bioaccumulo estremamente elevate.
- Altamente preoccupanti per altri motivi: Sostanze che, pur non rientrando nelle categorie sopra menzionate, sono ritenute pericolose per la salute umana o per l’ambiente, come ad esempio gli interferenti endocrini.
L’elenco delle sostane attualmente “attenzionate” si trova sul sito del REACH:
https://echa.europa.eu/it/authorisation-list
Una volta che una sostanza viene inserita nella lista di autorizzazione, non può essere utilizzata nell’Unione Europea senza un’autorizzazione specifica. Le aziende devono dimostrare che i rischi derivanti dall’uso della sostanza sono adeguatamente controllati o che i benefici socio-economici dell’uso della sostanza superano i rischi per la salute umana o per l’ambiente. Inoltre, devono cercare alternative più sicure.
L’obiettivo della lista di autorizzazione è quello di sostituire gradualmente le sostanze pericolose con alternative più sicure, quando disponibili, promuovendo così un uso più sicuro delle sostanze chimiche nell’industria e nei prodotti di consumo.
Come si può intuire si tratta quindi di sostanza che difficilmente saranno presenti nei prodotti di uso comune, sono spesso sostanze “di processo” utilizzate a livello industriale. La richiesta è pertanto abbastanza formale e “semplice” da rispettare proprio per i vincoli che il regolamento stesso impone per l’uso delle sostanze.
Può tuttavia essere “complicata” da dimostrare in quanto non è una informazione esplicitata nelle schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate, come scritto nella Guida Operativa, ma si può desumere dalle Schede di Sicurezza (SdS), che non sono però disponibili per prodotti finiti (come arredi o manufatti in generale).
Per sostanze o miscele invece viene in aiuto il Regolamento 2020/878 sui contenuti minimi delle Schede di Sicurezza. In particolare viene richiesto che nella sezione 15, in caso la sostanza o miscela contenga per l’appunto sostanze in Authorisation List, la circostanza deve essere esplicitata.

Se ne deduce che se nella Sezione 15 della SdS non è riportata espressamente la dicitura, la sostanza è “conforme” a quanto richiesto dal DNSH.
In alcuni fortunati casi si può trovare nella sezione 15 addirittura l’evidenza del fatto che non rientra nel Allegato, ma si tratta di circostaze sporadiche (in funzione del software utilizzato per la redazione della Scheda di Sicurezza dal fornitore della sostanza).

E’ comunque opportuno che l’esclusione richiesta dal DNSH sia esplicitata nei documenti progettuali, non basta un semplice richiamo alla conformità a quanto previsto dai CAM perchè – come sappiamo – non tutte le forniture sono coperte dai criteri ambientali minimi.
Per completezza riportiamo infine i criteri DNSH generici per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento per quanto riguarda l’uso di sostanze chimiche così come indicati nel Regolamento Criteri di Vaglio Tecnico.

La richiesta che è “finita” nella Guida Operativa parrebbe derivare dal punto f), laddove l’esclusione riguarda sostanze, miscele o articoli, che in sostanza sono prodotti “finiti”. Il REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) prevede, all’articolo 33:
- Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 ed è stata identificata a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell’articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
- Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 ed è stata identificata a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
Il medesimo articolo aggiunge poi
Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta
Quando un articolo contenente una SVHC in concentrazione superiore o uguale allo 0,1% p/p viene fornito a un utilizzatore professionale (B2B), il fornitore (produttore, importatore o distributore UE) è quindi tenuto a comunicare immediatamente almeno il nome della sostanza in questione e le istruzioni sufficienti per un uso sicuro dell’articolo. Questa comunicazione è proattiva, ossia avviene contestualmente alla fornitura.
Il Diritto di Sapere del Consumatore (B2C) e la Dichiarazione di 45 Giorni
Il produttore o fornitore di un articolo ha anche un obbligo di comunicazione nei confronti del consumatore finale, noto come “Diritto di Sapere”, ai sensi dell’Articolo 33, paragrafo 2.
Questo obbligo è reattivo, in quanto si attiva solo su richiesta esplicita del consumatore. Se il consumatore chiede informazioni sulla presenza di SVHC in un articolo, il fornitore ha l’obbligo legale di fornire tali informazioni.
Il Termine di 45 Giorni
In merito al termine dei 45 giorni va detto che questo termine è inderogabile e si applica alla risposta al consumatore. Il fornitore è obbligato a fornire le informazioni richieste gratuitamente entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, indipendentemente dal fatto che la SVHC sia presente o meno sopra la soglia dello 0,1%.
- Scenario SVHC ≥0,1% p/p: Il produttore deve fornire il nome della sostanza SVHC e le istruzioni per l’uso sicuro.
- Scenario SVHC <0,1% p/p (o assente): Il produttore è comunque obbligato a rispondere entro 45 giorni, trasmettendo una dichiarazione che attesti l’assenza della sostanza al di sopra della soglia regolamentare.
La mancata risposta entro questo lasso di tempo costituisce una violazione procedurale del regolamento REACH.
L’esistenza di applicazioni come Scan4Chem/AskREACH, che consentono ai consumatori di generare e inoltrare richieste facilmente, aumenta la pressione operativa sui produttori affinché mantengano sistemi di gestione dati efficienti per rispondere tempestivamente.
Oltre al REACH: obiettivi e Campo di Applicazione SCIP
Oltre agli obblighi REACH reattivi (Art. 33) e di notifica all’ECHA per quantitativi totali elevati (Art. 7, par. 2) , è stato introdotto un obbligo proattivo di notifica attraverso il database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects).
Il database SCIP deriva dalla Direttiva Quadro Rifiuti (WFD) 2018/851 ed è operativo dal 5 gennaio 2021. L’obbligo di notifica riguarda i fornitori di articoli (produttori, assemblatori, importatori, distributori UE) che immettono sul mercato articoli contenenti SVHC in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% p/p.
Lo scopo di SCIP va oltre la sicurezza d’uso immediata e si concentra sull’economia circolare. Le informazioni notificate garantiscono che la tracciabilità delle sostanze problematiche sia mantenuta durante l’intero ciclo di vita del prodotto, inclusa la cruciale fase di rifiuto. Ciò supporta gli operatori dei rifiuti nel migliorare i processi di recupero e riciclo, assicurando che i materiali riciclati non contengano sostanze preoccupanti.
Accessibilità Pubblica e Pressione per la Sostituzione
A differenza dell’Articolo 33, che è reattivo, il database SCIP è pubblicamente accessibile e visualizza milioni di notifiche (attualmente oltre quattro milioni).
I fornitori sono tenuti a notificare dati specifici, inclusa l’identificazione dell’articolo, il nome e l’intervallo di concentrazione della SVHC e la sua precisa localizzazione nell’articolo, oltre a informazioni per l’uso sicuro, in particolare per una corretta gestione come rifiuto.
L’accessibilità pubblica del database consente ai consumatori, agli acquirenti professionali e, soprattutto, agli operatori del settore dei rifiuti di ricercare attivamente queste informazioni. La trasparenza imposta da SCIP funge da potente leva commerciale e normativa, evidenziando le sostanze più comunemente notificate (come il piombo in leghe metalliche e batterie o il monossido di piombo nei componenti dei veicoli) e spingendo le aziende a promuovere la sostituzione con alternative più sicure, un obiettivo esplicito della WFD.
Limiti degli Strumenti REACH/SCIP e la Fascia 0,0%-0,1%
I principali strumenti regolamentari attuali per la trasparenza chimica per il consumatore (Articolo 33 e Database SCIP) sono strettamente vincolati alla soglia dello 0,1%. Questo significa che la presenza di SVHC in concentrazioni minime, ma che potrebbero comunque essere rilevanti in termini di rischio cumulativo o di contaminazione dei flussi di riciclo, non è oggetto di comunicazione obbligatoria.
L’assenza di notifica SCIP o la risposta negativa all’Art. 33 attesta solo che la soglia legale non è superata, ma non garantisce l’assenza totale di sostanze preoccupanti.
Aspetti Volontari: Schemi di Certificazione
Per colmare questo divario, alcune aziende scelgono di aderire a schemi volontari. Schemi di etichettatura ecologica come l’Ecolabel UE impongono restrizioni che superano i minimi legali. Ad esempio, i criteri Ecolabel per i mobili richiedono che il prodotto e i suoi materiali componenti non contengano SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10% (p/p), e inoltre impongono restrizioni severe su altre sostanze e miscele classificate CLP utilizzate nella produzione. Tali certificazioni volontarie offrono al consumatore un riscontro esterno e verificabile del rispetto di standard di sicurezza chimica più elevati.
Prospettive Future: Verso la Trasparenza Totale (CSRD e DPP)
La futura legislazione europea sulla sostenibilità sta introducendo meccanismi destinati a chiudere il divario informativo dello 0,1% attraverso l’obbligo di rendicontazione aziendale e la digitalizzazione delle informazioni sul prodotto.
ESRS E2 (Inquinamento) e la Materialità delle Sostanze Chimiche
La Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità Aziendale (CSRD) impone alle grandi imprese di rendicontare gli impatti, i rischi e le opportunità (IROs) materiali, seguendo il principio della doppia materialità. I Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS) specificano i requisiti informativi.
- ESRS E2 (Inquinamento): Questo standard specifica gli obblighi di informativa relativi all’inquinamento, compresa la rendicontazione sulle sostanze di preoccupazione (SoC) e le SVHC.
- Obbligo di Informativa E2-5: Richiede la divulgazione di dati sulle sostanze di preoccupazione e le SVHC.
Il principio della materialità determina che, anche se una SVHC è presente in una concentrazione inferiore allo 0,1% nel singolo articolo (e quindi non soggetta agli obblighi REACH/SCIP), l’impresa è comunque obbligata a rendicontarla se la presenza di tale sostanza è considerata materiale in termini di impatto ambientale totale (ad esempio, a causa dei grandi volumi prodotti o del rischio sistemico di contaminazione). Questo obbligo agisce a livello aziendale, forzando la Due Diligence chimica interna a scendere ben al di sotto del limite REACH per garantire una rendicontazione di sostenibilità completa e conforme.
Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)
Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP), elemento chiave della Strategia per la Sostenibilità dei Prodotti (SPRS), rappresenta la potenziale evoluzione più significativa per la trasparenza chimica.
Il DPP è concepito come un registro elettronico di informazioni sulla sostenibilità e la tracciabilità del prodotto lungo il suo intero ciclo di vita. Sebbene la sua implementazione (prevista dal 2026/2027) sarà progressiva e settoriale, la sua funzione potenziale è quella di fornire dati granulari sulla composizione chimica del prodotto, inclusa la presenza di sostanze di preoccupazione, superando il limite statico dello 0,1% p/p di REACH. Questo sistema digitale fornirebbe un riscontro immediato e completo non solo ai consumatori, ma anche agli operatori della gestione dei rifiuti e alle autorità di vigilanza, facilitando così il controllo del rispetto dei criteri ambientali.