{"id":714,"date":"2026-09-25T09:00:32","date_gmt":"2026-09-25T09:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.guidadnsh.it\/?p=714"},"modified":"2026-09-29T09:02:13","modified_gmt":"2026-09-29T09:02:13","slug":"piccoli-interventi-edilizi-e-aree-protette","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.guidadnsh.it\/?p=714","title":{"rendered":"Piccoli interventi edilizi e aree protette"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una manutenzione ordinaria o un restauro &#8220;semplice&#8221; in area protetta non esiste. Anche un intervento modesto \u2013 il recupero di un piccolo edificio storico, il rifacimento di un percorso, la &#8220;pulizia&#8221; dell&#8217;area verde circostante \u2013 se si trova in un parco, in una riserva o dentro (o vicino a) un sito della Rete Natura 2000 o ad un&#8217;area protetta si porta dietro una serie di adempimenti ambientali che raramente compaiono nel cronoprogramma e nel quadro economico. E che la scheda tecnica DNSH di riferimento, normalmente, non nomina nemmeno.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo articolo vediamo perch\u00e9 succede, quali sono le norme che si applicano davvero, come funziona la Valutazione di Incidenza (VIncA) e quali sono gli errori pi\u00f9 frequenti che si vedono nelle relazioni DNSH e nei progetti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Il caso tipo: un piccolo intervento, una scheda che tace<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Immaginiamo un intervento finanziato con fondi PNRR o di coesione: restauro conservativo e messa in sicurezza di un piccolo edificio storico, riqualificazione dell&#8217;area verde di pertinenza con rimozione di rovi e vegetazione infestante, rifacimento della pavimentazione del percorso di accesso, magari un piccolo impianto fotovoltaico per rendere il sito autonomo. Nessuna nuova volumetria, nessun consumo di suolo significativo, importi contenuti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal punto di vista DNSH, l&#8217;intervento viene normalmente ricondotto alla <strong>Scheda 2 \u2013 Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali<\/strong> della Guida operativa. E qui nasce il problema.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Cosa dice (e cosa non dice) la Scheda 2<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella Scheda 2 il vincolo relativo all&#8217;obiettivo <em>Protezione e ripristino della biodiversit\u00e0 e degli ecosistemi<\/em> \u00e8 uno solo: se l&#8217;intervento interessa almeno 1.000 m\u00b2 di superficie, l&#8217;80% del legno vergine utilizzato deve essere certificato FSC\/PEFC o equivalente, e gli altri prodotti in legno devono provenire da recupero o riutilizzo. Gli elementi di verifica ex ante ed ex post riguardano esclusivamente le certificazioni del legno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Della <strong>localizzazione<\/strong> dell&#8217;intervento, nei vincoli, non c&#8217;\u00e8 traccia. L&#8217;unico richiamo compare in coda alla scheda, tra gli &#8220;elementi di novit\u00e0&#8221; rispetto alla normativa vigente, e per di pi\u00f9 legato al caso delle costruzioni in legno: l\u00ec si dice che non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico e che, in tal caso, andranno adottate le misure precauzionali previste dall&#8217;ordinamento, come la valutazione di incidenza e la valutazione di conformit\u00e0 rispetto ai regolamenti delle aree protette.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altre schede della Guida operativa (ad esempio quelle dedicate alle nuove costruzioni e agli interventi con consumo di suolo) contengono invece un paragrafo esplicito sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversit\u00e0, con elementi di verifica chiari: censimento floro-faunistico per escludere habitat di specie in Lista Rossa, Valutazione di Incidenza per gli interventi in siti Natura 2000 o in prossimit\u00e0, nulla osta degli enti gestori delle aree protette.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il punto:<\/strong> il fatto che la Scheda 2 non riporti questi elementi <em>non<\/em> significa che per una ristrutturazione in area protetta non servano. Significa solo che la scheda \u00e8 stata scritta pensando alla ristrutturazione &#8220;tipo&#8221;, in contesto urbano. Gli obblighi derivano dalla normativa ambientale, non dalla scheda.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Il principio da cui partire: DNSH significa rispettare tutte le norme ambientali applicabili<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 bene ricordarlo, perch\u00e9 nella pratica quotidiana tende a perdersi: il DNSH non \u00e8 un adempimento autonomo che si esaurisce nella compilazione di una check-list. \u00c8, prima di tutto, il rispetto della normativa ambientale \u2013 europea, nazionale e regionale \u2013 applicabile all&#8217;intervento. Le schede tecniche sono uno strumento di supporto che sintetizza i requisiti pi\u00f9 ricorrenti per una categoria di attivit\u00e0; non sono un elenco chiuso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo conferma lo stesso impianto europeo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il <strong>Regolamento (UE) 2020\/852<\/strong> (Tassonomia), all&#8217;art. 17, definisce il danno significativo agli obiettivi ambientali, tra cui la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi;<\/li>\n\n\n\n<li>il <strong>Regolamento Delegato (UE) 2021\/2139<\/strong>, nell&#8217;Appendice D all&#8217;Allegato I, fissa i criteri DNSH generici per la biodiversit\u00e0: per le attivit\u00e0 situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversit\u00e0 o in prossimit\u00e0 di esse (Rete Natura 2000, siti UNESCO, Key Biodiversity Areas, altre aree protette) deve essere condotta, ove applicabile, una valutazione appropriata e attuate le misure di mitigazione che ne derivano;<\/li>\n\n\n\n<li>il <strong>Regolamento (UE) 2021\/241<\/strong> (RRF) e gli orientamenti tecnici della Commissione sull&#8217;applicazione del DNSH (2021\/C 58\/01, aggiornati con la comunicazione C\/2023\/111) ribadiscono che il rispetto della normativa ambientale pertinente \u00e8 la condizione minima.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In altre parole: una relazione DNSH formalmente perfetta su una Scheda 2, per un intervento che ignora la VIncA o il parere dell&#8217;ente parco, non rispetta il principio &#8220;non arrecare un danno significativo&#8221;. Lo rispetta solo sulla carta \u2013 e al primo controllo il problema emerge.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. La mappa degli adempimenti per un intervento in area sensibile<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando l&#8217;intervento ricade in un&#8217;area protetta, in un sito Natura 2000 o in prossimit\u00e0, il perimetro normativo si allarga. Non tutti gli adempimenti sono sempre dovuti: alcuni lo sono sempre, altri dipendono da verifiche di fatto (perimetri, definizione di bosco, vincoli). La tabella che segue d\u00e0 un quadro d&#8217;insieme.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Adempimento<\/th><th>Riferimenti principali<\/th><th>Quando serve<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Valutazione di Incidenza<\/strong> (almeno Livello I \u2013 screening)<\/td><td>Dir. 92\/43\/CEE art. 6 par. 3-4; DPR 357\/1997 art. 5; Linee guida nazionali VIncA (Intesa Stato-Regioni 28\/11\/2019); atti regionali di recepimento<\/td><td><strong>Sempre<\/strong>, per interventi nei siti Natura 2000 o esterni che possono avere incidenze sul sito. Nessuna soglia dimensionale o distanza minima. E&#8217; il punto pi\u00f9 critico e disatteso.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Verifica naturalistica<\/strong> (habitat, specie, periodi sensibili)<\/td><td>Dir. 92\/43\/CEE e 2009\/147\/CE; DPR 357\/1997 art. 8; L. 157\/1992; misure di conservazione del sito<\/td><td>Sempre, in forma proporzionata all&#8217;intervento; \u00e8 anche la base tecnica dello screening della VinCA<\/td><\/tr><tr><td><strong>Parere \/ nulla osta dell&#8217;ente gestore<\/strong> dell&#8217;area protetta<\/td><td>L. 394\/1991 (art. 13 per i parchi nazionali); leggi regionali sulle aree protette; regolamenti e piani dell&#8217;area<\/td><td>Se l&#8217;intervento ricade nel perimetro dell&#8217;area protetta e la sua disciplina lo prevede<\/td><\/tr><tr><td><strong>Titolo forestale<\/strong><\/td><td>D.Lgs. 34\/2018 (TUFF), art. 3 per la definizione di bosco; leggi e regolamenti forestali regionali<\/td><td>Se la &#8220;pulizia&#8221; del verde o i tagli interessano un&#8217;area che \u00e8 bosco in senso giuridico<\/td><\/tr><tr><td><strong>Vincolo idrogeologico<\/strong><\/td><td>R.D.L. 3267\/1923; norme regionali<\/td><td>Se l&#8217;area \u00e8 vincolata e sono previsti movimenti di terra o modifiche d&#8217;uso del suolo<\/td><\/tr><tr><td><strong>Autorizzazione paesaggistica<\/strong> (o esenzione motivata)<\/td><td>D.Lgs. 42\/2004, artt. 142, 146, 149; DPR 31\/2017<\/td><td>Quasi sempre il vincolo c&#8217;\u00e8 (le aree protette sono vincolate ex lege); spesso l&#8217;intervento \u00e8 esente, ma l&#8217;esenzione va motivata<\/td><\/tr><tr><td><strong>Autorizzazione della Soprintendenza<\/strong> per i beni culturali<\/td><td>D.Lgs. 42\/2004, artt. 10-12 e 21<\/td><td>Se l&#8217;edificio \u00e8 un bene culturale (es. edificio di culto con pi\u00f9 di 70 anni di propriet\u00e0 pubblica o ecclesiastica)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nei paragrafi che seguono approfondiamo i due temi pi\u00f9 sottovalutati: la Valutazione di Incidenza e la verifica naturalistica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. La Valutazione di Incidenza: cosa dice davvero la norma<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5.1 Il fondamento: art. 6 della Direttiva Habitat e art. 5 del DPR 357\/1997<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art. 6, paragrafo 3, della <strong>Direttiva 92\/43\/CEE &#8220;Habitat&#8221;<\/strong> stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell&#8217;incidenza. In Italia la disposizione \u00e8 recepita dall&#8217;<strong>art. 5 del DPR 357\/1997<\/strong> (come modificato dal DPR 120\/2003).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tre elementi della formulazione sono decisivi e vengono spesso ignorati:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>&#8220;qualsiasi&#8221;<\/strong> piano o progetto: non esistono soglie dimensionali, di importo o di tipologia al di sotto delle quali la valutazione non serve;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>&#8220;che possa avere&#8221;<\/strong> incidenze: il criterio \u00e8 la <em>possibilit\u00e0<\/em> di un effetto, non la sua certezza. Lo screening serve proprio a verificarlo;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>&#8220;singolarmente o congiuntamente&#8221;<\/strong>: vanno considerati anche gli effetti cumulativi con altri interventi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5.2 La VIncA serve anche fuori dal perimetro del sito<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma non parla di interventi <em>dentro<\/em> i siti Natura 2000, ma di interventi che possono avere incidenze <em>sui<\/em> siti. Ne consegue che la Valutazione di Incidenza pu\u00f2 essere necessaria anche per interventi esterni al perimetro. Lo chiariscono sia la guida della Commissione europea sulla gestione dei siti Natura 2000 (comunicazione C(2018) 7621, &#8220;Gestione dei siti Natura 2000 \u2013 Disposizioni dell&#8217;articolo 6 della direttiva Habitat&#8221;), sia le <strong>Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza<\/strong> approvate con l&#8217;Intesa Stato-Regioni del 28 novembre 2019 (GU n. 303 del 28\/12\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E soprattutto: <strong>non esiste una distanza minima<\/strong> fissata a livello nazionale oltre la quale si \u00e8 automaticamente esclusi. Conta il nesso funzionale tra l&#8217;intervento e gli habitat e le specie per cui il sito \u00e8 stato designato: un corso d&#8217;acqua che scorre dall&#8217;intervento verso il sito, una specie che si sposta tra aree di foraggiamento e di riproduzione, il disturbo acustico o luminoso di un cantiere. Nelle istruttorie regionali capita di vedere screening richiesti per interventi a diversi chilometri dal confine del sito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In pratica:<\/strong> la domanda corretta non \u00e8 &#8220;l&#8217;intervento \u00e8 dentro il sito?&#8221;, ma &#8220;l&#8217;intervento pu\u00f2 avere effetti su habitat e specie del sito, anche indirettamente?&#8221;. Se la risposta non \u00e8 un &#8220;no&#8221; motivato e documentato, lo screening va fatto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5.3 I tre livelli e gli strumenti di semplificazione<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Linee guida nazionali, recepite da tutte le Regioni con propri atti (che definiscono autorit\u00e0 competenti, modulistica e modalit\u00e0 di presentazione), articolano la VIncA in tre livelli:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Livello I \u2013 Screening:<\/strong> verifica se l&#8217;intervento pu\u00f2 avere incidenze significative. Si presenta con il <em>format proponente<\/em> regionale, integrando nel progetto le <em>Condizioni d&#8217;Obbligo<\/em> pertinenti (prescrizioni standard che, se rispettate, tengono l&#8217;intervento sotto la soglia di significativit\u00e0).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Livello II \u2013 Valutazione appropriata:<\/strong> se lo screening non esclude incidenze significative, serve uno Studio di Incidenza che valuti gli effetti sugli obiettivi di conservazione del sito e individui le misure di mitigazione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Livello III \u2013 Deroga:<\/strong> per progetti con incidenza negativa, ammessi solo in assenza di alternative e per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, con misure di compensazione.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli interventi piccoli, gli strumenti di semplificazione sono due:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Prevalutazioni:<\/strong> alcune Regioni e alcuni enti gestori hanno gi\u00e0 sottoposto a screening determinate tipologie di intervento, a determinate condizioni e per determinati siti. Se l&#8217;intervento corrisponde, si procede con una <em>verifica di corrispondenza<\/em>: il proponente compila un modulo e lo trasmette al soggetto gestore del sito, che verifica e ne comunica l&#8217;esito.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Condizioni d&#8217;Obbligo:<\/strong> semplificano lo screening, ma non lo sostituiscono.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Linee guida del 2019 hanno invece superato le vecchie prassi di &#8220;esclusione&#8221; per tipologia: in molte Regioni non esiste pi\u00f9 una &#8220;verifica di assoggettabilit\u00e0 a VIncA&#8221;, e le misure di conservazione sono state ripulite dalle clausole di esclusione. La semplificazione non pu\u00f2 tradursi nella mera esclusione a priori di categorie di opere.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5.4 Chi fa cosa<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Proponente<\/strong> (il soggetto attuatore): presenta l&#8217;istanza, firma, si assume la responsabilit\u00e0 dell&#8217;attuazione delle Condizioni d&#8217;Obbligo e delle prescrizioni.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tecnico incaricato<\/strong> (naturalista, biologo, agronomo-forestale): redige la parte naturalistica e compila il format.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Autorit\u00e0 competente<\/strong>: la Regione o l&#8217;ente a cui la competenza \u00e8 stata delegata (spesso l&#8217;ente gestore del sito o dell&#8217;area protetta). Quando autorit\u00e0 e gestore non coincidono, il gestore viene sentito.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;esito della VIncA va acquisito <strong>prima<\/strong> del rilascio dei titoli abilitativi e le sue prescrizioni devono entrare negli elaborati di progetto e nel capitolato. Ai fini DNSH, l&#8217;evidenza da conservare \u00e8 l&#8217;<strong>atto di esito<\/strong> (o la comunicazione di esito della verifica di corrispondenza), non il semplice modulo compilato.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. La verifica naturalistica: cosa guardare davvero<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La formulazione DNSH presente in altre schede parla di &#8220;censimento floro-faunistico&#8221; per verificare l&#8217;assenza di habitat di specie in pericolo elencate nelle Liste Rosse europee o IUCN. Nella pratica \u00e8 utile allargare lo sguardo: le Liste Rosse sono un riferimento di vulnerabilit\u00e0, ma il quadro di tutela giuridica \u00e8 quello degli allegati della Direttiva Habitat (Allegati I, II e IV) e della Direttiva Uccelli, oltre alle misure di conservazione del sito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La verifica deve essere <strong>proporzionata<\/strong>: per un piccolo intervento basta di norma una relazione di un tecnico competente, basata su analisi documentale (Formulario Standard del sito, misure di conservazione, piano di gestione, banche dati disponibili) e su uno o pi\u00f9 sopralluoghi nel periodo giusto. Non serve un monitoraggio pluriennale; serve sapere dove guardare.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6.1 L&#8217;edificio stesso pu\u00f2 essere un habitat<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 l&#8217;aspetto pi\u00f9 trascurato negli interventi di restauro. Gli edifici storici \u2013 soprattutto se poco frequentati, come cappelle, chiesette, cascine, torri, mulini \u2013 offrono cavit\u00e0, sottotetti, fessure nelle murature, travature e coppi che sono ambienti di rifugio e riproduzione per diverse specie. <strong>Non \u00e8 detto che ci siano sempre<\/strong>, ma \u00e8 un aspetto che va sempre verificato. Le categorie da considerare sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Chirotteri (pipistrelli):<\/strong> utilizzano sottotetti, campanili, cavit\u00e0 murarie e fessure come rifugi estivi, colonie riproduttive o siti di svernamento. Tutte le specie italiane sono nell&#8217;Allegato IV della Direttiva Habitat, diverse anche nell&#8217;Allegato II;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Uccelli nidificanti negli edifici:<\/strong> rondone, balestruccio, rondine, rapaci notturni come civetta e barbagianni, passeri, codirossi, taccole e altre specie che nidificano sotto le coperture, nei fori delle murature o nelle cornici;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Specie legate ai manufatti in pietra:<\/strong> muretti a secco, selciati e ruderi possono ospitare rettili, anfibi, invertebrati e flora rupicola.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Attenzione: questo tema non riguarda solo le aree protette.<\/strong> La tutela delle specie dell&#8217;Allegato IV (art. 12 della Direttiva Habitat, art. 8 del DPR 357\/1997) vieta il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo <em>ovunque<\/em>, non solo nei siti Natura 2000. Lo stesso vale per la protezione dei nidi dell&#8217;avifauna selvatica (Direttiva Uccelli, L. 157\/1992). Rifare una copertura con una colonia di pipistrelli nel sottotetto, senza accorgimenti, \u00e8 un problema anche in pieno centro urbano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le misure tipiche, quando la presenza \u00e8 accertata o probabile, sono semplici e poco costose: programmare le lavorazioni su coperture e murature fuori dal periodo riproduttivo o di svernamento, mantenere o ricreare accessi e cavit\u00e0 idonee, installare rifugi artificiali, evitare trattamenti del legno tossici per la fauna, limitare l&#8217;illuminazione esterna notturna.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6.2 L&#8217;area verde: la &#8220;pulizia&#8221; non \u00e8 un&#8217;operazione neutra<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Ripulitura del sottobosco infestante&#8221; \u00e8 una delle voci pi\u00f9 ricorrenti nei progetti di riqualificazione, ed \u00e8 anche una delle pi\u00f9 delicate. Il problema non \u00e8 la voce in s\u00e9, ma cosa si intende concretamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>se si tratta di <strong>specie esotiche invasive<\/strong> (robinia, ailanto, ciliegio tardivo, poligono del Giappone, ecc.), la rimozione pu\u00f2 essere anche un&#8217;azione di miglioramento ambientale, a patto che sia fatta con metodi che non ne favoriscano la ricaccia o la diffusione e con una corretta gestione del materiale di risulta (Reg. UE 1143\/2014, D.Lgs. 230\/2017, liste regionali);<\/li>\n\n\n\n<li>se invece si rimuove lo <strong>strato arbustivo autoctono<\/strong> \u2013 rovi compresi, che sono siti di nidificazione e alimentazione per molte specie \u2013 si sta di fatto semplificando un habitat, eventualmente anche un habitat di interesse comunitario.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vanno considerati anche gli <strong>alberi vecchi, cavi o morti in piedi<\/strong> e il legno morto a terra, che ospitano insetti saproxilici tutelati (alcuni in Allegato II della Direttiva Habitat), pipistrelli forestali e uccelli che nidificano nelle cavit\u00e0. E, naturalmente, l&#8217;avifauna nidificante negli arbusti, che impone di evitare i tagli nel periodo riproduttivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se poi l&#8217;area \u00e8 <strong>bosco<\/strong> in senso giuridico \u2013 secondo l&#8217;art. 3 del D.Lgs. 34\/2018, di norma una superficie di almeno 2.000 m\u00b2, larghezza di almeno 20 metri e copertura arborea di almeno il 20%, salvo diverse definizioni regionali nei limiti di legge \u2013 gli interventi ricadono nella disciplina forestale regionale, con i suoi titoli, i suoi periodi di taglio e i requisiti per gli esecutori.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">7. I tempi: il vero costo nascosto<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La maggior parte di questi adempimenti non \u00e8 costosa in s\u00e9. Il problema sono i tempi, che raramente vengono messi a cronoprogramma:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>stagionalit\u00e0 dei rilievi:<\/strong> un sopralluogo per verificare una colonia riproduttiva di chirotteri o la nidificazione dell&#8217;avifauna ha senso in primavera-estate; per i siti di svernamento serve l&#8217;inverno. Un rilievo fatto nel mese sbagliato pu\u00f2 non dire nulla;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>periodi di esclusione per i lavori:<\/strong> tagli e lavorazioni su coperture e vegetazione vanno spesso concentrati fuori dal periodo riproduttivo;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>tempi istruttori:<\/strong> screening VIncA, parere dell&#8217;ente gestore, eventuali titoli forestali e paesaggistici hanno ciascuno i propri tempi procedimentali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se questi elementi non entrano nel cronoprogramma e nel quadro economico fin dalla progettazione, emergono a lavori gi\u00e0 affidati \u2013 con sospensioni, varianti e, nei progetti finanziati, rischi sul rispetto delle scadenze e sulla rendicontazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">8. Gli errori pi\u00f9 frequenti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. &#8220;La scheda non lo chiede, quindi non serve&#8221;<\/strong> Le schede tecniche non sono un elenco chiuso. Gli obblighi derivano dalla normativa ambientale applicabile, che si applica a prescindere dalla scheda scelta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. &#8220;L&#8217;intervento \u00e8 fuori dal perimetro, niente VIncA&#8221;<\/strong> La VIncA riguarda gli interventi che possono avere incidenze sul sito, anche esterni. Senza una distanza minima di esclusione, serve una valutazione motivata della possibile interferenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. &#8220;\u00c8 un piccolo intervento \/ \u00e8 solo manutenzione&#8221;<\/strong> La norma non prevede soglie. Un piccolo intervento avr\u00e0 uno screening semplice, ma lo screening va fatto (o va verificata la corrispondenza con una prevalutazione).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. Confondere prevalutazione ed esclusione<\/strong> La prevalutazione non \u00e8 un&#8217;esenzione automatica: richiede una verifica di corrispondenza, da trasmettere al gestore del sito, che deve confermarla. E vale solo per le tipologie, le condizioni e i siti previsti. Un progetto &#8220;misto&#8221; (restauro + verde + impianti) difficilmente rientra per intero in una sola tipologia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. Considerare la &#8220;pulizia&#8221; del verde un&#8217;operazione neutra<\/strong> Rimuovere vegetazione autoctona, arbusti, alberi vecchi e legno morto pu\u00f2 incidere su habitat e specie. Il progetto deve dire con precisione cosa si rimuove, come e quando.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. Dimenticare che l&#8217;edificio pu\u00f2 essere un habitat<\/strong> Chirotteri e uccelli nidificanti negli edifici sono tutelati ovunque. La verifica va fatta prima di intervenire su coperture, sottotetti e murature.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>7. &#8220;C&#8217;\u00e8 l&#8217;autorizzazione della Soprintendenza, quindi siamo a posto&#8221;<\/strong> L&#8217;autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42\/2004 tutela il bene culturale. Non sostituisce la VIncA, n\u00e9 il parere dell&#8217;ente gestore dell&#8217;area protetta, n\u00e9 \u2013 per le parti esterne al bene \u2013 l&#8217;autorizzazione paesaggistica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>8. Relazione DNSH che si limita a dichiarare<\/strong> &#8220;L&#8217;intervento non ricade in area protetta&#8221; senza cartografia, oppure &#8220;l&#8217;intervento non ha incidenze&#8221; senza screening, non sono evidenze. Servono inquadramento cartografico, atti acquisiti o motivazioni documentate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>9. Acquisire gli atti troppo tardi<\/strong> Se la VIncA arriva dopo l&#8217;affidamento, le prescrizioni non sono in capitolato e l&#8217;impresa non \u00e8 tenuta a rispettarle. Il risultato \u00e8 una verifica ex post senza evidenze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>10. Esenzioni paesaggistiche non motivate<\/strong> Molti interventi di questo tipo rientrano nell&#8217;Allegato A del DPR 31\/2017 o nell&#8217;art. 149 del D.Lgs. 42\/2004 (tagli colturali). Ma l&#8217;esenzione va individuata e motivata negli elaborati, voce per voce.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">9. Come impostare correttamente il lavoro<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ex ante (progettazione)<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Inquadramento territoriale:<\/strong> cartografia dei siti Natura 2000, delle aree protette e dei vincoli (paesaggistico, forestale, idrogeologico) rispetto all&#8217;area di intervento e alla sua area di influenza.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contatto preliminare con l&#8217;ente gestore:<\/strong> chiarisce in un solo passaggio perimetri, competenze, eventuali prevalutazioni applicabili e necessit\u00e0 del parere o nulla osta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Relazione naturalistica proporzionata:<\/strong> habitat e specie del sito, verifica dell&#8217;edificio e dell&#8217;area verde, periodi sensibili, misure di mitigazione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Screening VIncA<\/strong> (o verifica di corrispondenza) e parere dell&#8217;ente, possibilmente in un&#8217;unica istruttoria o in conferenza di servizi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Titoli di settore<\/strong> (forestale, idrogeologico, paesaggistico) o motivazione delle esenzioni.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Recepimento delle prescrizioni<\/strong> negli elaborati, nel cronoprogramma e nel capitolato.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Relazione DNSH<\/strong> che richiami tutti gli atti e le misure, anche quelle non previste dalla scheda tecnica di riferimento.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ex post (esecuzione e rendicontazione)<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>giornale dei lavori con le date delle lavorazioni rispetto ai periodi sensibili;<\/li>\n\n\n\n<li>documentazione fotografica delle misure di mitigazione (rifugi, accessi mantenuti, rilasci di alberi e legno morto);<\/li>\n\n\n\n<li>eventuali verbali del naturalista in fase di cantiere;<\/li>\n\n\n\n<li>formulari dei rifiuti e del materiale vegetale, con particolare attenzione alle specie esotiche invasive;<\/li>\n\n\n\n<li>copia degli atti autorizzativi e delle eventuali prescrizioni ottemperate.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">10. In conclusione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il DNSH \u00e8 anche, e soprattutto, il rispetto di tutte le norme ambientali applicabili. La scheda tecnica elenca i requisiti tipici di una categoria di interventi, ma non conosce il luogo in cui si interviene. Il luogo, per\u00f2, porta con s\u00e9 le sue norme: Natura 2000, aree protette, tutela delle specie, vincoli forestali e paesaggistici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una check-list compilata bene su un intervento che ignora queste norme non rispetta il principio &#8220;non arrecare un danno significativo&#8221;. Lo rispetta solo sulla carta. E il rischio di scoprirlo tardi \u00e8 pi\u00f9 alto proprio negli interventi piccoli, quelli di &#8220;tanto \u00e8 solo un restauro&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Riferimenti normativi principali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Regolamento (UE) 2020\/852, art. 17; Regolamento Delegato (UE) 2021\/2139, Allegato I, Appendice D<\/li>\n\n\n\n<li>Regolamento (UE) 2021\/241; Orientamenti tecnici DNSH 2021\/C 58\/01 e C\/2023\/111<\/li>\n\n\n\n<li>Guida operativa DNSH (Circolare RGS n. 32\/2021 e successivi aggiornamenti) \u2013 Scheda 2<\/li>\n\n\n\n<li>Direttiva 92\/43\/CEE &#8220;Habitat&#8221;, artt. 6 e 12; Direttiva 2009\/147\/CE &#8220;Uccelli&#8221;<\/li>\n\n\n\n<li>DPR 357\/1997, artt. 5 e 8 (come modificato dal DPR 120\/2003)<\/li>\n\n\n\n<li>Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza \u2013 Intesa Stato-Regioni 28\/11\/2019 (GU n. 303 del 28\/12\/2019)<\/li>\n\n\n\n<li>Commissione europea, C(2018) 7621 \u2013 Gestione dei siti Natura 2000, disposizioni dell&#8217;art. 6 della Direttiva Habitat<\/li>\n\n\n\n<li>L. 394\/1991 (aree protette); L. 157\/1992 (fauna selvatica)<\/li>\n\n\n\n<li>Reg. (UE) 1143\/2014 e D.Lgs. 230\/2017 (specie esotiche invasive)<\/li>\n\n\n\n<li>D.Lgs. 34\/2018 (Testo unico foreste e filiere forestali); R.D.L. 3267\/1923<\/li>\n\n\n\n<li>D.Lgs. 42\/2004, artt. 21, 142, 146, 149; DPR 31\/2017<\/li>\n\n\n\n<li>Normativa regionale di recepimento delle Linee guida VIncA, leggi regionali su aree protette e foreste<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una manutenzione ordinaria o un restauro &#8220;semplice&#8221; in area protetta non esiste. 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