{"id":542,"date":"2024-07-10T07:39:25","date_gmt":"2024-07-10T07:39:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.guidadnsh.it\/?p=542"},"modified":"2025-11-25T18:10:56","modified_gmt":"2025-11-25T18:10:56","slug":"dnsh-e-reach","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.guidadnsh.it\/?p=542","title":{"rendered":"DNSH e REACH"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In diverse schede tecniche presenti nella Guida Operativa per l&#8217;applicazione del DNSH negli interventi del PNRR si fa riferimento alla richiesta che &#8220;per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali conten enti sostanze pericolose di cui al \u201cAuthorization List\u201d presente nel regolamento REACH&#8221;. Ma cosa vuol dire, in pratica, questa richiesta?<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lista di autorizzazione del REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) \u00e8 una parte cruciale del regolamento europeo volto a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell&#8217;ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il DNSH richiama in specifico l&#8217;articolo 57 del Regolamento REACH, che riportiamo per completezza:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le sostanze seguenti possono essere incluse nell&#8217;allegato XIV secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 58:<br>a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze <strong>cancerogene<\/strong>, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67\/548\/CEE;<br>b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze <strong>mutagene<\/strong>, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67\/548\/CEE;<br>c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze <strong>tossiche per la riproduzione<\/strong>, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67\/548\/CEE;<br>d) le sostanze che sono <strong>persistenti, bioaccumulabili e tossiche<\/strong>, secondo i criteri di cui all&#8217;allegato XIII del presente regolamento;<br>e) le sostanze che sono <strong>molto persistenti e molto bioaccumulabili<\/strong>, secondo i criteri di cui all&#8217;allegato XIII del presente regolamento;<br>f) le sostanze come quelle aventi propriet\u00e0 che <strong>perturbano il sistema endocrino<\/strong> o quelle aventi propriet\u00e0 persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali \u00e8 scientificamente comprovata la probabilit\u00e0 di effetti gravi per la salute umana o per l&#8217;ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 59.<\/p>\n<cite>art. 57 Reg. n.1907\/2006<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sintesi, le sostanze incluse in questa lista sono soggette a un controllo rigoroso perch\u00e9 sono identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Queste sostanze, come abbiamo visto, possono essere:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)<\/strong>: Sostanze che possono causare il cancro, mutazioni genetiche o effetti nocivi sulla riproduzione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Persistenti, bioaccumulative e tossiche (PBT)<\/strong>: Sostanze che rimangono nell&#8217;ambiente per lungo tempo, si accumulano negli organismi viventi e sono tossiche.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Molto persistenti e molto bioaccumulative (vPvB)<\/strong>: Sostanze che presentano propriet\u00e0 di persistenza e bioaccumulo estremamente elevate.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Altamente preoccupanti per altri motivi<\/strong>: Sostanze che, pur non rientrando nelle categorie sopra menzionate, sono ritenute pericolose per la salute umana o per l&#8217;ambiente, come ad esempio gli interferenti endocrini.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;elenco delle sostane attualmente &#8220;attenzionate&#8221; si trova sul sito del REACH:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/echa.europa.eu\/it\/authorisation-list\">https:\/\/echa.europa.eu\/it\/authorisation-list<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta che una sostanza viene inserita nella lista di autorizzazione, non pu\u00f2 essere utilizzata nell&#8217;Unione Europea senza un&#8217;autorizzazione specifica. Le aziende devono dimostrare che i rischi derivanti dall&#8217;uso della sostanza sono adeguatamente controllati o che i benefici socio-economici dell&#8217;uso della sostanza superano i rischi per la salute umana o per l&#8217;ambiente. Inoltre, devono cercare alternative pi\u00f9 sicure.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;obiettivo della lista di autorizzazione \u00e8 quello di sostituire gradualmente le sostanze pericolose con alternative pi\u00f9 sicure, quando disponibili, promuovendo cos\u00ec un uso pi\u00f9 sicuro delle sostanze chimiche nell&#8217;industria e nei prodotti di consumo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come si pu\u00f2 intuire si tratta quindi di sostanza che difficilmente saranno presenti nei prodotti di uso comune, sono spesso sostanze &#8220;di processo&#8221; utilizzate a livello industriale. La richiesta \u00e8 pertanto abbastanza formale e &#8220;semplice&#8221; da rispettare proprio per i vincoli che il regolamento stesso impone per l&#8217;uso delle sostanze. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pu\u00f2 tuttavia essere &#8220;complicata&#8221; da dimostrare in quanto non \u00e8 una informazione esplicitata nelle <strong>schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate<\/strong>, come scritto nella Guida Operativa, ma si pu\u00f2 desumere dalle Schede di Sicurezza (SdS), che non sono per\u00f2 disponibili per prodotti finiti (come arredi o manufatti in generale). <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per sostanze o miscele invece viene in aiuto il Regolamento 2020\/878 sui contenuti minimi delle Schede di Sicurezza. In particolare viene richiesto che nella sezione 15, in caso la sostanza o miscela contenga per l&#8217;appunto sostanze in Authorisation List, la circostanza deve essere esplicitata.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"828\" height=\"462\" src=\"https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/sez15_reach.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-593\" srcset=\"https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/sez15_reach.jpg 828w, https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/sez15_reach-300x167.jpg 300w, https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/sez15_reach-768x429.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 828px) 100vw, 828px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se ne deduce che se nella Sezione 15 della SdS non \u00e8 riportata espressamente la dicitura, la sostanza \u00e8 &#8220;conforme&#8221; a quanto richiesto dal DNSH.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In alcuni fortunati casi si pu\u00f2 trovare nella sezione 15 addirittura l&#8217;evidenza del fatto che non rientra nel Allegato, ma si tratta di circostaze sporadiche (in funzione del software utilizzato per la redazione della Scheda di Sicurezza dal fornitore della sostanza).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"253\" src=\"https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/bitume_REACH.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-589\" srcset=\"https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/bitume_REACH.jpg 744w, https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/bitume_REACH-300x102.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E&#8217; comunque opportuno che l&#8217;esclusione richiesta dal DNSH sia esplicitata nei documenti progettuali, non basta un semplice richiamo alla conformit\u00e0 a quanto previsto dai CAM perch\u00e8 &#8211; come sappiamo &#8211; non tutte le forniture sono coperte dai criteri ambientali minimi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per completezza riportiamo infine i criteri DNSH generici per la <strong>prevenzione e riduzione dell&#8217;inquinamento<\/strong> per quanto riguarda l&#8217;uso di sostanze chimiche cos\u00ec come indicati nel Regolamento Criteri di Vaglio Tecnico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"769\" src=\"https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/vaglio_tecnico_REACH-1024x769.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-565\" srcset=\"https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/vaglio_tecnico_REACH-1024x769.jpg 1024w, https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/vaglio_tecnico_REACH-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/vaglio_tecnico_REACH-768x577.jpg 768w, https:\/\/www.guidadnsh.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/vaglio_tecnico_REACH.jpg 1067w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La richiesta che \u00e8 &#8220;finita&#8221; nella Guida Operativa parrebbe derivare dal punto f), laddove l&#8217;esclusione riguarda sostanze, miscele o <strong>articoli<\/strong>, che in sostanza sono prodotti &#8220;finiti&#8221;. Il REACH (Regolamento (CE) n. 1907\/2006) prevede, all&#8217;articolo 33:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all&#8217;articolo 57 ed \u00e8 stata identificata a norma dell&#8217;articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso\/peso fornisce al destinatario dell&#8217;articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d&#8217;uso dell&#8217;articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.<\/li>\n\n\n\n<li>Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all&#8217;articolo 57 ed \u00e8 stata identificata a norma dell&#8217;articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso\/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d&#8217;uso dell&#8217;articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.<\/li>\n<\/ol>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il medesimo articolo aggiunge poi <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando un articolo contenente una SVHC in concentrazione superiore o uguale allo 0,1% p\/p viene fornito a un utilizzatore professionale (B2B), il fornitore (produttore, importatore o distributore UE) \u00e8 quindi tenuto a comunicare <strong>immediatamente<\/strong> almeno il nome della sostanza in questione e le istruzioni sufficienti per un uso sicuro dell&#8217;articolo. Questa comunicazione \u00e8 proattiva, ossia avviene contestualmente alla fornitura. \u00a0<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il Diritto di Sapere del Consumatore (B2C) e la Dichiarazione di 45 Giorni<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il produttore o fornitore di un articolo ha anche un obbligo di comunicazione nei confronti del consumatore finale, noto come &#8220;Diritto di Sapere&#8221;, ai sensi dell&#8217;Articolo 33, paragrafo 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo obbligo \u00e8 reattivo, in quanto si attiva solo <strong>su richiesta esplicita<\/strong> del consumatore.<sup><\/sup> Se il consumatore chiede informazioni sulla presenza di SVHC in un articolo, il fornitore ha l&#8217;obbligo legale di fornire tali informazioni.<sup><\/sup> &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Il Termine di 45 Giorni<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In merito al termine dei 45 giorni va detto che questo termine \u00e8 inderogabile e si applica alla risposta al consumatore. Il fornitore \u00e8 obbligato a fornire le informazioni richieste gratuitamente <strong>entro 45 giorni<\/strong> dalla ricezione della richiesta, <em>indipendentemente<\/em> dal fatto che la SVHC sia presente o meno sopra la soglia dello 0,1%. \u00a0<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Scenario SVHC \u22650,1% p\/p:<\/strong> Il produttore deve fornire il nome della sostanza SVHC e le istruzioni per l&#8217;uso sicuro.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Scenario SVHC &lt;0,1% p\/p (o assente):<\/strong> Il produttore \u00e8 comunque obbligato a rispondere entro 45 giorni, trasmettendo una dichiarazione che attesti l&#8217;assenza della sostanza <em>al di sopra della soglia regolamentare<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mancata risposta entro questo lasso di tempo costituisce una violazione procedurale del regolamento REACH. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;esistenza di applicazioni come <a href=\"https:\/\/www.askreach.lu\/consumer\/scan4chem-app\">Scan4Chem<\/a>\/<a href=\"https:\/\/www.askreach.eu\/\">AskREACH<\/a>, che consentono ai consumatori di generare e inoltrare richieste facilmente, aumenta la pressione operativa sui produttori affinch\u00e9 mantengano sistemi di gestione dati efficienti per rispondere tempestivamente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Oltre al REACH: obiettivi e Campo di Applicazione SCIP<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre agli obblighi REACH reattivi (Art. 33) e di notifica all&#8217;ECHA per quantitativi totali elevati (Art. 7, par. 2) , \u00e8 stato introdotto un obbligo proattivo di notifica attraverso il database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects). \u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il database SCIP deriva dalla Direttiva Quadro Rifiuti (WFD) 2018\/851 ed \u00e8 operativo dal 5 gennaio 2021. L&#8217;obbligo di notifica riguarda i fornitori di articoli (produttori, assemblatori, importatori, distributori UE) che immettono sul mercato articoli contenenti SVHC in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% p\/p. \u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo scopo di SCIP va oltre la sicurezza d&#8217;uso immediata e si concentra sull&#8217;<strong>economia circolare<\/strong>.<sup><\/sup> Le informazioni notificate garantiscono che la tracciabilit\u00e0 delle sostanze problematiche sia mantenuta durante l&#8217;intero ciclo di vita del prodotto, inclusa la cruciale fase di rifiuto. Ci\u00f2 supporta gli operatori dei rifiuti nel migliorare i processi di recupero e riciclo, assicurando che i materiali riciclati non contengano sostanze preoccupanti.<sup><\/sup> &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Accessibilit\u00e0 Pubblica e Pressione per la Sostituzione<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A differenza dell&#8217;Articolo 33, che \u00e8 reattivo, il database SCIP \u00e8 <strong>pubblicamente accessibile<\/strong> e visualizza milioni di notifiche (attualmente oltre quattro milioni).<sup><\/sup> &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I fornitori sono tenuti a notificare dati specifici, inclusa l&#8217;identificazione dell&#8217;articolo, il nome e l&#8217;intervallo di concentrazione della SVHC e la sua precisa localizzazione nell&#8217;articolo, oltre a informazioni per l&#8217;uso sicuro, in particolare per una corretta gestione come rifiuto.<sup><\/sup> &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;accessibilit\u00e0 pubblica del database consente ai consumatori, agli acquirenti professionali e, soprattutto, agli operatori del settore dei rifiuti di ricercare attivamente queste informazioni.<sup><\/sup> La trasparenza imposta da SCIP funge da potente leva commerciale e normativa, evidenziando le sostanze pi\u00f9 comunemente notificate (come il piombo in leghe metalliche e batterie o il monossido di piombo nei componenti dei veicoli) <sup><\/sup> e spingendo le aziende a promuovere la sostituzione con alternative pi\u00f9 sicure, un obiettivo esplicito della WFD.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Limiti degli Strumenti REACH\/SCIP e la Fascia 0,0%-0,1%<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I principali strumenti regolamentari attuali per la trasparenza chimica per il consumatore (Articolo 33 e Database SCIP) sono strettamente vincolati alla soglia dello 0,1%. Questo significa che la presenza di SVHC in concentrazioni minime, ma che potrebbero comunque essere rilevanti in termini di rischio cumulativo o di contaminazione dei flussi di riciclo, non \u00e8 oggetto di comunicazione obbligatoria. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L&#8217;assenza di notifica SCIP o la risposta negativa all&#8217;Art. 33 attesta solo che la soglia legale non \u00e8 superata, ma non garantisce l&#8217;assenza totale di sostanze preoccupanti. \u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aspetti Volontari: Schemi di Certificazione<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per colmare questo divario, alcune aziende scelgono di aderire a schemi volontari. Schemi di etichettatura ecologica come l&#8217;<strong>Ecolabel UE<\/strong> impongono restrizioni che superano i minimi legali. Ad esempio, i criteri Ecolabel per i mobili richiedono che il prodotto e i suoi materiali componenti non contengano SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10% (p\/p), e inoltre impongono restrizioni severe su altre sostanze e miscele classificate CLP utilizzate nella produzione.<sup><\/sup> Tali certificazioni volontarie offrono al consumatore un riscontro esterno e verificabile del rispetto di standard di sicurezza chimica pi\u00f9 elevati. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Prospettive Future: Verso la Trasparenza Totale (CSRD e DPP)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La futura legislazione europea sulla sostenibilit\u00e0 sta introducendo meccanismi destinati a chiudere il divario informativo dello 0,1% attraverso l&#8217;obbligo di rendicontazione aziendale e la digitalizzazione delle informazioni sul prodotto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">ESRS E2 (Inquinamento) e la Materialit\u00e0 delle Sostanze Chimiche<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilit\u00e0 Aziendale (CSRD) impone alle grandi imprese di rendicontare gli impatti, i rischi e le opportunit\u00e0 (IROs) materiali, seguendo il principio della doppia materialit\u00e0.<sup><\/sup> I Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilit\u00e0 (ESRS) specificano i requisiti informativi. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>ESRS E2 (Inquinamento):<\/strong> Questo standard specifica gli obblighi di informativa relativi all&#8217;inquinamento, compresa la rendicontazione sulle sostanze di preoccupazione (SoC) e le SVHC. \u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Obbligo di Informativa E2-5:<\/strong> Richiede la divulgazione di dati sulle sostanze di preoccupazione e le SVHC. \u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il principio della materialit\u00e0 determina che, anche se una SVHC \u00e8 presente in una concentrazione inferiore allo 0,1% nel singolo articolo (e quindi non soggetta agli obblighi REACH\/SCIP), l&#8217;impresa \u00e8 comunque obbligata a rendicontarla se la presenza di tale sostanza \u00e8 considerata <strong>materiale<\/strong> in termini di impatto ambientale totale (ad esempio, a causa dei grandi volumi prodotti o del rischio sistemico di contaminazione).<sup><\/sup> Questo obbligo agisce a livello aziendale, forzando la Due Diligence chimica interna a scendere ben al di sotto del limite REACH per garantire una rendicontazione di sostenibilit\u00e0 completa e conforme. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP), elemento chiave della Strategia per la Sostenibilit\u00e0 dei Prodotti (SPRS), rappresenta la potenziale evoluzione pi\u00f9 significativa per la trasparenza chimica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il DPP \u00e8 concepito come un registro elettronico di informazioni sulla sostenibilit\u00e0 e la tracciabilit\u00e0 del prodotto lungo il suo intero ciclo di vita.<sup><\/sup> Sebbene la sua implementazione (prevista dal 2026\/2027) <sup><\/sup> sar\u00e0 progressiva e settoriale, la sua funzione potenziale \u00e8 quella di fornire dati granulari sulla composizione chimica del prodotto, inclusa la presenza di sostanze di preoccupazione, superando il limite statico dello 0,1% p\/p di REACH. Questo sistema digitale fornirebbe un riscontro immediato e completo non solo ai consumatori, ma anche agli operatori della gestione dei rifiuti e alle autorit\u00e0 di vigilanza, facilitando cos\u00ec il controllo del rispetto dei criteri ambientali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In diverse schede tecniche presenti nella Guida Operativa per l&#8217;applicazione del DNSH negli interventi del PNRR si fa riferimento alla richiesta che &#8220;per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali conten enti sostanze pericolose di cui al \u201cAuthorization List\u201d presente nel regolamento REACH&#8221;. 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